Personale

Incarichi ai pensionati, controllo dipendenti, contribuzione, permessi 104

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Le regole per gli incarichi ai pensionati
Quali sono gli incarichi vietati ai dipendenti in pensione? Quali, invece, si possono affidare ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012?
Con deliberazione n. 180/2018/Par la Corte dei conti della Lombardia illustra che gli incarichi configurabili tra quelli di studio e consulenza, soggetti al divieto contenuto nella norma, sono quelli indicati dalle sezioni riunite in sede di controllo, che ne hanno definito con precisione i contorni nelle linee di indirizzo approvate con deliberazione n. 6/2005.
In particolare, nella deliberazione si afferma che: «- “gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D. P. R. n. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte”; - “le consulenze … riguardano le richieste di pareri ad esperti”.»
Peraltro, prosegue il Collegio, «nella medesima deliberazione è fornita anche l'esemplificazione delle prestazioni che rientrano nella previsione normativa:
- “studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente”;
- “prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi”;
- “consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione”;
- “studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi”.»
Quanto, poi, agli elementi da considerare in merito alla indistinzione, nei soggetti in quiescenza, tra lavoratori dipendenti e autonomi, la Corte osserva che la norma non pone alcuna discriminazione circa le condizioni soggettive del soggetto e la tipologia di pensionamento (pensione di vecchiaia, anzianità, anticipata, ecc.) per cui non è possibile alcuna differenziazione sulla base di criteri ricavabili dal testo normativo.

Controllo su pc dei dipendenti
La Corte di cassazione - civile, sezione lavoro - con ordinanza n. 13266/2018, ha confermato la legittimità del licenziamento irrogato ad un lavoratore sorpreso dal datore di lavoro ad utilizzare il pc aziendale per finalità extralavorative in quanto «nell'uso degli strumenti di controllo deve individuarsi un giusto equilibrio fra i contrapposti diritti sulla base dei principi della “ragionevolezza” e della “proporzionalità” [...] e sempre che sia tutelato il diritto del lavoratore al rispetto della vita privata, mediante la previa informazione datoriale del possibile controllo delle sue comunicazioni, anche via Internet».
Nel caso di specie, viene esclusa la violazione delle garanzie previste dall'articolo 4 della legge 300/1970, essendo stato accertato in fatto l'utilizzazione del controllo all'esclusivo fine di accertamento di mancanze specifiche del lavoratore nell'impiego del computer per finalità extralavorative, nelle quali era stato sorpreso. Via libera, quindi, ai controlli posti in essere in un secondo tempo, ovvero dopo l'attuazione del comportamento addebitato al dipendente, quando siano emersi elementi di fatto tali da raccomandare l'avvio di un'indagine retrospettiva, così da prescindere dalla pura e semplice sorveglianza sull'esecuzione della prestazione lavorativa degli addetti, invece diretta ad accertare la perpetrazione di eventuali comportamenti illeciti (poi effettivamente riscontrati) dagli stessi posti in essere.

Contribuzione sull'indennità sostitutiva per ferie non godute
La Corte di cassazione - civile, sezione lavoro - con ordinanza n. 13437/2018 ha affermato che l'indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma dell'articolo 12 della legge 153/1969, sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall'articolo 2126 del codice civile, a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore, sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio - oggi pur escluso dal sopravvenuto articolo 10 del Dlgs 66/2003, come modificato dal Dlgs 213/2004, in attuazione della direttiva n. 93/104/Ce - non escluderebbe la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dal citato articolo 12, costituendo essa comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione.

Permessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 104/1992 e ferie
«La limitazione della computabilità (....) dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in forza del richiamo operato dal successivo comma 4 all'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (abrogato dal Dlgs 26 marzo 2001, n. 151, che ne ha tuttavia recepito il contenuto negli articoli 34 e 51), opera soltanto nei casi in cui essi debbano cumularsi effettivamente con il congedo parentale ordinario - che può determinare una significativa sospensione della prestazione lavorativa - e con il congedo per malattia del figlio, per i quali compete un'indennità inferiore alla retribuzione normale (diversamente dall'indennità per i permessi ex lege n. 104 del 1992 commisurata all'intera retribuzione), risultando detta interpretazione idonea ad evitare che l'incidenza sulla retribuzione possa essere di aggravio della situazione dei congiunti del portatore di handicap e disincentivare l'utilizzazione del permesso».
Questo il principio della Corte di cassazione – civile, sezione lavoro – che con l'ordinanza n. 14468/2018, ha confermato la legittimità della domanda avanzata da un lavoratore, diretta al riconoscimento della illegittimità della decurtazione operata dal datore di lavoro dei giorni di permesso fruiti ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 104/92 nel computo delle ferie.

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