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Vietata alla Provincia autonoma la valutazione «fai da te» dei dirigenti scolastici

È incostituzionale la norma di legge provinciale che, introducendo uno speciale procedimento di valutazione dei dirigenti scolastici, esclude il carattere collegiale dell'organo chiamato a svolgere le verifiche e ad esprimere la proposta di valutazione. Lo è anche quella che attribuisce all'intendente scolastico il potere di approvare, su richiesta del dirigente scolastico interessato, una forma di valutazione alternativa. Lo afferma la Corte costituzionale con la sentenza 122, depositata ieri.

Le censure
Il Governo ha impugnato alcuni articoli della legge della Provincia autonoma di Bolzano 14/2016, poiché avrebbe introdotto un sistema di valutazione dei dirigenti scolastici differente da quello previsto dalla legislazione statale, in quanto prevede una diversa composizione del nucleo di valutazione e differenti criteri e modalità operative, oltre che un autonomo sistema di valutazione del rendimento scolastico degli alunni. Sistemi che intaccano i principi generali posti dalla legislazione statale in materia e che determinano una palese disparità di trattamento tra dirigenti e alunni appartenenti ad istituti scolastici diversi della medesima Provincia e tra questi e quelli del restante territorio nazionale.

Il sistema di valutazione
Relativamente al primo tema, la Consulta rileva la fondatezza della questione di legittimità della norma provinciale che esclude il carattere sempre collegiale dell'organo chiamato a svolgere le verifiche e ad esprimere la proposta di valutazione dei dirigenti scolastici. Secondo i giudici costituzionali, il procedimento di valutazione è volto ad acquisire elementi informativi utili per misurare l'efficienza delle istituzioni scolastiche e quindi per orientare le future scelte dell'amministrazione statale nel settore scolastico, talché è sottesa una imprescindibile esigenza di uniformità della misurazione cui consegue la necessaria omogeneità del metodo e del procedimento attraverso i quali vengono acquisiti gli elementi informativi.
In base all'articolo 25 del Dlgs 165/2001 i dirigenti scolastici sono valutati sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, la cui composizione è collegiale. Questo modello è stato ribadito e sviluppato dalla legge 107/2015 della “buona scuola” (comma 93), nel cui contesto la verifica ha assunto carattere strategico in quanto strettamente connessa all'ampliamento dei compiti e delle responsabilità dei dirigenti e funzionale al potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. L'unica flessibilità riconosciuta dalla legge è nella composizione del nucleo (comma 94), non certo nel requisito della collegialità, che è volto a valorizzare il contributo di diverse professionalità e la migliore ponderazione degli interessi coinvolti.

La valutazione alternativa
Sulla questione della possibilità per l'intendente scolastico di approvare, “su richiesta” del dirigente scolastico interessato, anche una forma di valutazione alternativa per la valutazione del servizio annuale e globale, la Corte registra l'assoluta mancanza di indicazioni in ordine alla natura e ai limiti di tale procedura alternativa che, si legge nella sentenza, «introduce un grave elemento di incertezza, poiché rende imponderabili i criteri della valutazione e aleatori i suoi risultati».
Una previsione che, oltre a violare la necessaria terzietà dell'organo chiamato ad esprimere la valutazione, vanifica l'indispensabile predeterminazione di criteri oggettivi ed uniformi di valutazione stabiliti sia dal legislatore statale che dalla stessa legge provinciale.

La sentenza della Corte di cassazione n. 122/2018

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