Personale

Obbligo di restituzione dello stipendio «extra» per il segretario comunale se il ministero taglia la busta paga del dirigente

di Vincenzo Giannotti

Legittimo il recupero delle somme versate in più al segretario comunale come conseguenza della riduzione della retribuzione del dirigente operata dal ministero delle Finanze. Lo ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza n. 15090/2018.

Il caso
Il ministero, a seguito di un’ispezione presso un Comune, aveva giudicato la retribuzione del dirigente apicale eccessiva e illegittima, in quanto incrementata da somme contrattualmente non dovute, con obbligo di recupero della differenza. Dalla minore retribuzione del dirigente apicale, l'amministrazione ha quantificato anche il recupero delle maggiori somme attribuite al segretario comunale, nelle componenti della retribuzione di posizione - allineata a quella del dirigente apicale -, della retribuzione di risultato e dei diritti di rogito, in quanto questi ultimi calcolati in percentuale della minore retribuzione di posizione certificata. La Cassazione ha dato ragione all'amministrazione, con modifica del solo importo da recuperare al netto e non al lordo.

La conferma dell'indebito da parte della Cassazione
I giudici di Piazza Cavour hanno giudicato errate le motivazioni del ricorso del segretario comunale secondo il quale l'articolo 41, comma 5, del contratto per i segretari comunali e regionali del 16 maggio 2001 - quadriennio normativo 1998-2001 - non prevederebbe il cosiddetto galleggiamento o allineamento stipendiale, essendo stato questo meccanismo abrogato per legge da tempo.
I giudi hanno spiegato che l'articolo 41 comma 5, del contratto 16 maggio 2001, quale specifica garanzia di carattere economico disposta a favore dei segretari, prevede un generale criterio di perequazione della retribuzione, applicabile soltanto all'indicata categoria di dipendenti, che nulla ha a che vedere con il meccanismo del cosiddetto galleggiamento, riguardante l'allineamento retributivo di posizioni individualizzate, che è stato ormai abrogato da tempo (Dl 333/19 92). Proprio sulla base di queste disposizioni contrattuali ancora vigenti, i Comuni sono tenuti ad assicurare che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente, in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa.

Conclusioni
Per la Cassazione il ricorso deve essere rigettato, in quanto essendo stata giudicata illegittima la retribuzione di posizione del dirigente apicale, aumentata di somme non dovute, ne discenderebbe, in coerenza con la regola contrattuale, che anche il segretario comunale abbia beneficiato di un importo maggiore non dovuto, pari alle medesime somme attribuite al dirigente apicale, maggiori somme che trascinano alla restituzione dei maggiori importi ricevuti per la retribuzione di risultato e per i diritti di rogito, entrambi calcolati in percentuale del monte salari e dello stipendio in godimento.

La sentenza della Corte di cassazione n. 15090/2018

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