Personale

Nucleo di valutazione chiuso al revisore dell’ente

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

È vietato conferire l'incarico di componente del nucleo di valutazione al revisore dei conti dell'ente. Con la deliberazione n. 44/2018, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Piemonte affronta il quesito di un Comune in ordine alla possibilità di prevedere, nel regolamento di organizzazione e contabilità, la nomina di un proprio revisore dei conti quale componente del nucleo di valutazione.

Le regole
Gli enti locali hanno facoltà di istituire un organismo indipendente di valutazione della performance (articoli 14 e 16 del Dlgs 150/2009) o possono mantenere i nuclei di valutazione costituiti già a partire dal Dlgs 29/1993. Qualora l'ente istituisca un Oiv secondo la disciplina del Dlgs 150/2009, dovrà poi sottostare a quanto da essa previsto; qualora invece opti per il mantenimento dell'originario nucleo di valutazione, avrà solo l'obbligo, nella sua autonomia, di rispettare le previsioni del Dlgs 267/2000.
L'impossibilità per l'organo di revisione di assumere incarichi è fissata dall'articolo 236, comma 3, del Tuel che prevede: «I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso». Trattandosi indubbiamente di un incarico, concludono i giudici, va esclusa la possibilità di nominare un revisore dei conti di un ente locale quale componente del nucleo di valutazione del medesimo Comune.

Il precedente
Già la Corte dei conti per la Campania (deliberazione n. 107/2010) aveva affermato che l'autonomia organizzativa riservata agli enti locali nella materia della valutazione del personale e della relativa performance non può essere estesa in via interpretativa sino a vanificare il divieto previsto dall'articolo 236, terzo comma, del Tuel. I revisori non possono quindi assumere la funzione di componente del nucleo di valutazione o di altro organismo preposto alla misurazione e alla valutazione della performance del personale. Peraltro l'articolo 236 del Tuel non rientra neppure fra quelli derogabili dal regolamento di contabilità (articolo 152, quarto comma, del Tuel).

La delibera della Corte dei conti Piemonte n. 44/2018

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