Personale

Truffa aggravata al dipendente per le timbrature false

di Daniela Dattola

Il dipendente pubblico che attesta falsamente nel registro presenze la propria presenza in ufficio serba una condotta fraudolenta oggettivamente idonea ad indurre in errore l'Amministrazione di appartenenza circa la propria presenza sul luogo di lavoro e commette il reato di truffa aggravata ai sensi dell'articolo 640 comma 2 numero 1) del Codice penale.
Questo, anche nel caso in cui si allontani, senza far risultare mediante timbratura del cartellino, per poche ore (nel caso di specie, sei in tutto, ripartite su più giorni lavorativi), a patto che queste siano economicamente apprezzabili.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza n. 20130/2018.

La truffa aggravata ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico
L'articolo 640 Cp, al comma 2 n. 1) prevede come aggravante speciale dell'ordinario delitto di truffa l'aver commesso il fatto a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico.
Il reato in esame, in base al comma 1 del citato articolo 640 del Cp, può essere commesso da chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Gli artifizi consistono in una simulazione di circostanze inesistenti o in una dissimulazione di circostanze esistenti, mentre per raggiri si intendono gli avvolgimenti subdoli ed ingegnosi di parole destinate a fuorviare le rappresentazioni della realtà e le decisioni di altri.
L'altrui induzione in errore provoca ai danni del soggetto passivo uno stato di errore, in conseguenza del quale questi pone in essere l'atto di disposizione patrimoniale per sé dannoso e, viceversa, vantaggioso per il soggetto attivo del reato o per altri.

Il danno economicamente apprezzabile a danno dell'Ente pubblico
La giurisprudenza ha da tempo affermato che il danno economicamente apprezzabile cagionato dal dipendente pubblico non è soltanto quello rilevante, ma anche quello economicamente minimale anche se apprezzabile, dal momento che, con il comportamento tenuto, il dipendente pubblico tradisce in maniera evidente e grave il rapporto fiduciario che necessariamente esiste e deve esistere tra sé e la Pubblica amministrazione sua datrice di lavoro (Cassazione, sezione V penale, sentenza n. 8426/2013).
Nel momento in cui il dipendente pubblico si allontana dal luogo di lavoro senza far risultare, mediante timbratura del cartellino marcatempo o del badge, i periodi di assenza o opera una falsa timbratura di rilevazione della propria presenza sul luogo di lavoro, tiene un comportamento fraudolento relativamente ad effettuazione e durata della prestazione lavorativa, idonea a produrre effetti giuridici sia per la retribuzione che percepirà indebitamente e sia anche per quanto riguarda il controllo dell'attività e regolarità dell'ufficio.
Né può rilevare a favore del reo l'esiguità del danno patrimoniale cagionato; tant'è vero che, in più di un'occasione, la Suprema Corte ha escluso l'applicabilità della circostanza attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'articolo 62 n. 4 del Cp, a ciò ostando la grave lesione del rapporto fiduciario determinata dalla condotta di cui si discute (Cassazione, sezione VI penale, sentenza n. 30177/2013).

Il caso
Un dipendente pubblico ha ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva condannato per il delitto previsto e punito dall'articolo 640 comma 2 numero 1) del Codice penale, per avere, in più giorni, attestato falsamente la propria presenza in ufficio per un ammontare totale di sei ore.
In particolare, il dipendente pubblico si è lamentato della sicura esiguità del danno economico procurato all'Amministrazione, di contro alla particolare severità della Corte territoriale nel definire apprezzabile il danno patrimoniale in base alla “... estrema facilità con la quale il pubblico ufficiale può aumentarsi il suo stipendio ...”.

La sentenza
Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso, aderendo all'indirizzo consolidato per cui costituisce danno economicamente apprezzabile anche quello suscettibile di una valutazione economica poco rilevante ed osservando che non può operare a favore dell'imputato l'eventuale difficoltà di una quantificazione precisa del del danno.

Conseguenze ulteriori dell'assenteismo fraudolento
Nel voler considerare nella sua interezza le possibili conseguenze che si possono produrre a danno di chi è fraudolentemente assente dal proprio posto di lavoro, non si possono poi trascurare quelle del licenziamento disciplinare per giusta causa, previsto dal novellato articolo 55-quater comma 1 lettera a) e comma 1-bis del Dlgs n. 165/2001, così come modificato dal Dlgs n. 116/2016.
La norma prevede quanto segue.
- “Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente ...
” (articolo 55-quater comma 1 lettera a) del Dlgs numero 165/2001);
- “Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso” (articolo 55-quater comma 1-bis) del Dlgs n. 165/2001).
L'ampliamento operato dal Legislatore circa la portata della fattispecie giuslavoristica (per buona parte coincidente con quella della fattispecie penalistica, così come interpretata dalla giurisprudenza), è facilmente riscontrabile nella generalizzazione delle modalità fraudolente.
Se, quindi, la norma è applicabile a tutti i casi di assenteismo o di mancato rispetto dell'orario di lavoro, prescindendo dalla modalità concreta di realizzazione della condotta (dall'omessa timbratura, alla consegna del cartellino marcatempo a terzi, alla falsa dichiarazione di partecipazione ad incontri mai effettuati, eccetera), il dipendente pubblico che tiene questi comportamenti rischia di essere punito sia per il reato di truffa aggravata sia con il licenziamento disciplinare per giusta causa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©