Personale

Con il nuovo contratto assenze per visite senza certificato di malattia

di Consuelo Ziggiotto

La tanto attesa disciplina contrattuale dei permessi per visite compie il suo rocambolesco arrivo nell’errata corrige al contratto del comparto Funzioni locali, portando con sé una correzione a una svista piuttosto grossolana relativa al giustificativo delle assenze riconducibili a questo istituto.

La cronologia degli eventi
La legge 125/2013, modificando l’articolo 55, comma 5-ter del Dlgs 165/2001, aveva consegnato una disciplina sui permessi per visite, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, incompatibile con la disciplina contrattuale. In breve, la fonte legale, riconducendo l'assenza per visite alla malattia, non riusciva a innestarsi nella disciplina contrattuale che declina la malattia solo a giorni e mai ad ore. I tentativi di dare corretta applicazione alla disposizione sono stati faticosi, al punto che le istruzioni impartite dalla Funzione pubblica con la circolare 2/2014 sono state cancellate con un colpo di spugna dal Tar Lazio, con la sentenza 5714/2015. Le visite sono riconducibili alla malattia oppure no? E se sono riconducibili alla malattia, va prodotto anche il certificato medico telematico, oppure l'attestazione di presenza della struttura che ha svolto la visita è di per sé sufficiente a giustificare l'assenza?

Il ruolo del contratto
Queste le domande che chiedevano una risposta. La prima bozza di contratto, la successiva ipotesi sottoscritta il 21 febbraio scorso, e infine, l'errata corrige, non hanno mai messo in dubbio che i permessi per visite siano ora riconducili alla malattia, offrendo una nuova disciplina della malattia a ore. Ciò che invece ha avuto un percorso più temerario è stata la corretta modalità con la quale giustificare i permessi, in particolare nell'ipotesi in cui l'accertamento, esame diagnostico o visita che sia, conduca a una incapacità lavorativa, determinata dall'impegno organico della visita o dell'accertamento a cui il lavoratore è sottoposto. La prima bozza di contratto precisava che se l'assenza è riconducile a una visita che produce incapacità lavorativa, il permesso è giustificato solo mediante attestazione di presenza rilasciata dalla struttura che ha svolto la visita.

La correzione di rotta
L'ipotesi sottoscritta ha ribaltato le carte in tavola. Aggiungendo una sola lettera al comma 12 dell'articolo 35, ha previsto l'obbligo di giustificare l'assenza nella stessa ipotesi, attraverso attestazione di presenza della struttura e attestazione di malattia del medico curante. Una svista, evidentemente, perché l'errata corrige riporta alla formulazione originaria che vuole giustificata l'assenza per visita che produce incapacità lavorativa solo attraverso l'attestazione di presenza redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura che ha svolto la visita, senza il certificato di malattia.

Gli errata corrige al contratto nazionale delle Funzioni locali

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