Personale

Scuola, legittimi i contratti a tempo reiterati per supplenze temporanee o dell’organico di fatto

di Paola Rossi

La reiterazione dei contratti a termine nella scuola diventa illegittima se riguarda il reclutamento di docenti a copertura dell’organico di diritto e per un lasso di tempo di oltre tre anni. La Corte di cassazione con l’ordinanza n. 9965/2018 depositata ieri, ha dato ragione al Miur su un caso di reiterato ricorso di rapporti a termine con alcuni professori, ma ha smentito la tesi del dicastero che negava loro la stessa progressione retributiva commisurata all’anzianità riconosciuta al personale non a scadenza.

Profili di legittimità della reiterazione
La Corte di cassazione ribadendo il proprio orientamento rigetta anche la domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. I lavoratori coinvolti nella vicenda avevano infatti proposto con controricorso di sottoporre alla Cgue il quesito sulla legittimità del metodo di liquidazione del danno applicato in Italia in caso di reiterazione di contratti a termine e codificato dalla sentenza delle sezioni unite civili della Cassazione n. 5072/2016. Ma la Cassazione in questo caso rigetta la richiesta affermando che ritiene ampiamente superato qualsiasi dubbio sulla legittimità del proprio orientamento consolidato secondo cui non c’è abuso - ai sensi dell’Accordo quadro europeo allegato alla direttiva 1999/70/Ce - nella reiterazione di contratti a tempo determinato per effetuare supplenze sull’organico «di fatto» e supplenze temporanee. Non varrebbe lo stesso discorso se la supplenza riguarda l’organico «di diritto» con contratti ripetuti oltre i 36 mesi. In tale caso l’abuso scatta automaticamente. Salvo il diritto del lavoratore di dimostrare il ricorso improprio o distorto a tale forma di reclutamento provando le condizioni concrete nelle quali si è deciso di attuare tale reiterazione. L’assunzione a tempo indeterminato non scatta comunque nella pubblica amministrazione a differenza dell’ambito privato.

Pari progressione stipendiale
Il Miur sosteneva contro la sentenza di primo grado che lo aveva condannato al pagamento dei danni ai lavoratori a tempo il calcolo del giudice di merito che teneva conto della retribuzione commisurata per anzianità di servizio a quella dei lavoratori a tempo indeterminato. La Cassazione, al contrario, ha colto l’occasione di smentire il rilievo del Miur per disapplicare le disposizioni dei contratti collettivi che prescindendo dall’anzianità di servizio maturata commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. La parallela progressione stipendiale di entrambe le categorie è invece prescritta dall’Accordo quadro europeo.

L’ordinanza della Corte di cassazione civile n. 9965/2018

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