Personale

Il blocco del fondo accessorio frena anche la maggiorazione dei segretari

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Dopo i dipendenti del comparto, i titolari di posizione organizzativa e i dirigenti, arriva l'ora dei segretari comunali. Fino a oggi nessuna amministrazione si era azzardata a chiedere lumi sul loro trattamento economico e, nel silenzio, si propendeva per la non applicabilità al tetto del salario accessorio imposto dalla riforma Madia alla loro retribuzione. Ben coscienti dell'assoluta fragilità di questa posizione. A rompere il castello di carta è arrivata la Corte dei conti per la Lombardia, con la deliberazione n. 116/2018.

Il quesito
Un Comune ha interrogato i magistrati contabili sul campo di applicazione dell'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 e, in particolare, se la disposizione impone il limite alla dinamica di crescita anche per la maggiorazione di posizione che può essere riconosciuta ai segretari comunali e provinciali.

I precedenti
La Corte parte da posizioni ormai consolidate nel tempo. Un primo filone, in ordine sia alla predetta maggiorazione, secondo l'articolo 41, comma 4, del contratto del 16 maggio 2001, che al cosiddetto «galleggiamento», previsto al successivo comma 5, evidenzia come questi istituti, per espressa disposizione contrattuale, possano essere riconosciuti solo nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa. A questo, i magistrati contabili hanno aggiunto che «gli incrementi in esame non possono comportare da parte del Comune concedente la violazione dei vincoli in materia di contenimento delle spese per il personale» (deliberazione n. 30/2010 della Corte dei conti per la Sardegna).
Un secondo filone ha affrontato i problemi applicativi in ordine al tetto del salario accessorio e ha chiarito come il limite debba essere applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale (di comparto, titolare di posizione organizzativa, dirigente ed, oggi, anche segretari comunali e provinciali).

La posizione della Sezione Autonomie
La posizione è stata definitivamente statuita dalla Sezione delle Autonomie, con le deliberazioni n. 26/2014 e n. 34/2016. Con questi presupposti, la conclusione non poteva che essere una: la maggiorazione della retribuzione di posizione dei segretari rientra nel campo di applicazione dell'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.
La deliberazione non lascia per nulla sorpresi. La memoria, infatti, corre ai tempi nei quali si discuteva delle voci da assoggettare a trattenuta nei primi 10 giorni di malattia. In quell'ambito, sia il Dipartimento della Funzione Pubblica che l'Aran avevano affermato che tanto la retribuzione di posizione quanto la maggiorazione e il galleggiamento sono soggette alla trattenuta in quanto fanno parte del trattamento accessorio del segretario. E se lo sono per la trattenuta Brunetta non possono che essere tali anche ai fini del tetto previsto dalla riforma Madia. Sicuramente questo pone problemi non indifferenti, soprattutto negli enti di minori dimensioni, dove la rotazione del segretario è piuttosto frequente.

La delibera della Corte dei conti Lombardia n. 116/2018

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