Personale

Le correzioni al contratto ampliano permessi orari e part time verticali in «104»

di Consuelo Ziggiotto

L'errata corrige al contratto del comparto Funzioni locali, già condivisa da Aran e parti sindacali, si presenta alla Corte dei conti, offrendo spazi nuovi e più ampi in diversi ambiti.
L'elenco delle materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa, vengono ampliate da due nuove fattispecie. Andranno contrattate le linee di indirizzo e i criteri generali per l'individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza del lavoro, così come potrà prevedersi l'integrazione delle situazioni personali e familiari che legittimano l'esclusione dall'effettuazione dei turni notturni.

Frazionabilità dei permessi orari
Le novità riguardano anche la frazionabilità dei permessi a ore, per frazioni inferiori all'ora.
Il bisogno di rispondere a una maggiore conciliazione tra vita e lavoro si era già realizzato nell'ipotesi sottoscritta il 21 febbraio scorso, con la previsione dei permessi orari, sino a oggi fruibili solo a giorni. Nella versione originaria, il testo dell'articolo 32 precisava che le 18 ore di permesso per particolari motivi personali o familiari, non fossero fruibili per frazioni di ora. La formulazione letterale è stata leggermente corretta, aprendo una porta a un frazionamento del permesso. Si legge ora, che i permessi non sono fruibili per frazione inferiore a una sola ora. Questo può voler dire che la prima ora non è frazionabile ma le successive lo diventano. A meno che non si arrivi a una gestione a minuti dei permessi, che la parte pubblica non ha mai particolarmente favoreggiato in altri istituti, il limite del frazionamento dovrà essere delineato e circoscritto dai soggetti preposti alla definizione dell'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici, come delineato dall'articolo 5, comma 2, del Dlgs 165/2001.
Arriva, infine, la precisazione che i permessi per lutto sono fruibili entro 7 giorni lavorativi dal decesso. Nella versione precedente si leggeva solo entro 7 giorni, che quindi lasciava intendere, di calendario.

Part time verticale in «104»
Infine, una dichiarazione congiunta, consacra nel contratto, un nuovo orientamento giurisprudenziale in materia di riproporzionamento dei permessi disciplinati dall'articolo 33, comma 3, della legge 104/1992, per i part time verticali. Sino a oggi, infatti, i lavoratori con rapporto di lavoro in regime di part time verticale, si vedevano riproporzionati i 3 giorni di permesso, per assistere al proprio familiare disabile. Questo, coerentemente con quanto suggerito dall'Aran stesso. Dall'entrata in vigore del nuovo contratto, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, ove la prestazione di lavoro sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, i tre giorni di permesso retribuito non saranno soggetti al criterio della proporzionalità

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