Personale

Fondo riserve decentrate, premi Inail 2018, dottorato di ricerca e comporto

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Conseguenze per la mancata costituzione fondo risorse decentrate
Con deliberazione n. 57/2018/Par, la Corte dei conti della Puglia ricorda che la disciplina contabile distingue l'ipotesi di mancata costituzione del fondo, da quella in cui il fondo sia stato costituito, ma il contratto non sia stato sottoscritto nell'esercizio finanziario di riferimento:
• nel primo caso, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, che viene vincolato limitatamente alla «quota obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale»;
• nel secondo caso, invece, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera (rectius, determina, atteso che l'atto di costituzione del fondo è di competenza dirigenziale) di costituzione del fondo, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate.
Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono, per l'intero importo del fondo, nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Ciò posto, la Corte sottolinea che nel concetto di “quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale” non sono incluse le risorse variabili specificatamente disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale o dalla legge né eventuale risorse trasferite dalla regione, la cui natura di spesa eterofinanziata rileva esclusivamente ai fini della non assoggettabilità ai limiti di cui all'articolo 9 comma 2-bis del Dl 78/2010. Dunque, in assenza di costituzione del fondo e di successiva sottoscrizione del contratto, l'avanzo di amministrazione non potrà che finanziare solo gli istituti direttamente fissati dai Ccnl e non soggetti a destinazione sulla base del contratto decentrato.

Inail: limiti minimi della retribuzione imponibile giornaliera anno 2018
Con la circolare n. 20/2018, l'Inail ha fissato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l'anno 2018 e fornisce le necessarie istruzioni per il relativo calcolo. Quanto ai limiti minimi di retribuzione giornaliera per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (non statali), i valori aggiornati sono:
• per la qualifica di dirigente 101,38 euro;
• per la qualifica di impiegato 48,27 euro;
• per la qualifica di operaio 48,20euro.

Aspettativa retribuita per dottorato di ricerca
Al sacrificio economico sopportato dalla pubblica amministrazione per sostenere la maggiore professionalizzazione dei propri dipendenti deve corrispondere un ragionevole periodo di servizio successivo al conseguimento del titolo di dottore di ricerca, durante il quale la stessa possa avvalersi della superiore qualità professionale acquisita. È quindi evidente che un siffatto riequilibrio non possa dirsi realizzato, qualora dalla data di scadenza del termine apposto al contratto, risulti che obiettivamente il dipendente spenderà altrove le migliori acquisizioni culturali e professionali conseguite per mezzo del dottorato, circostanza questa che si era verificata nel caso in esame. Sono queste le indicazioni fornite dalla Corte di cassazione civile, sezione Lavoro - con ordinanza n. 6782/2018, con la quale ha respinto la domanda di un lavoratore - assunto a tempo determinato - volta al riconoscimento del proprio diritto a fruire del congedo straordinario per dottorato di ricerca di cui alla legge 476/1984, come modificato dalla legge 448/2001, da svolgersi per il triennio 2008-2010, avendo lo stesso rinunciato alla relativa borsa di finanziamento. Il diritto all'aspettativa retribuita, quindi, in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca, pur non essendo incompatibile con un contratto di lavoro a tempo determinato, è subordinato alla condizione che, una volta che il dipendente pubblico abbia conseguito il titolo, il periodo di lavoro residuo sia superiore ad almeno due anni, condizione desumibile dalle disposizioni che contemplano l'obbligo in capo ai dipendenti a tempo indeterminato di restituire alla propria amministrazione quanto percepito durante il congedo retribuito in caso di recesso volontario entro il biennio dalla conclusione del dottorato.

Periodo di comporto e ferie
«Il lavoratore assente per malattia e ulteriormente impossibilitato a riprendere servizio, non ha, invero, l'incondizionata facoltà di sostituire alla malattia il godimento di ferie maturate quale titolo della sua assenza, allo scopo di bloccare il decorso del periodo di comporto, anche se il datore di lavoro, nell'esercizio del suo diritto alla determinazione del tempo delle ferie, dovendo attenersi alla direttiva dell'armonizzazione delle esigenze aziendali e degli interessi del datore di lavoro (art. 2109 cod. civ.), è tenuto, in presenza di una richiesta del lavoratore di imputare a ferie un'assenza per malattia, a prendere in debita considerazione il fondamentale interesse del richiedente ad evitare la perdita del posto di lavoro a seguito della scadenza del periodo di comporto». Questo il principio ribadito dalla Corte di cassazione civile, sezione Lavoro - con la sentenza n. 8372/2018, in relazione al ricorso di un soggetto avverso il licenziamento irrogatogli dal lavoratore per superamento del periodo di comporto. È quindi da escludere un obbligo a carico della parte datoriale, di considerare il lavoratore in ferie, perdurante lo stato di malattia, ed in assenza di una specifica domanda dell'interessato; infatti, pur avendo il lavoratore assente la facoltà di domandare la fruizione delle ferie - maturate e non godute - allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, egli deve, tuttavia, formulare l'istanza in epoca anteriore alla sua scadenza. Circostanza, questa che, nel caso in esame, non si era verificata, posto che la domanda al riguardo formulata dal lavoratore era stata effettuata successivamente alla scadenza del periodo di comporto e, dunque, tardiva e inidonea a consentire una pur ammissibile sospensione dello stesso.

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