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Le correzioni dell’Aran evitano il blocco negli enti in predissesto e deficitari

di Vincenzo Giannotti

Le correzioni scritte nella versione finale del contratto delle funzioni locali all'articolo 67, comma 6 (si veda Il quotidiano degli enti locali e della Pa del 28 febbraio) modificano la norma che, in modo irragionevole, aveva privato gli enti in predissesto e strutturalmente deficitari di tutte le risorse variabili. È stata poi inserita la nuova dichiarazione congiunta che salva le risorse del fondo destinate a remunerare le variazioni delle posizioni di sviluppo economico nelle singole categorie, in modo non dissimile da quanto precedentemente avvenuto con i passati rinnovi contrattuali.

Gli enti in predissesto e strutturalmente deficitari
La preintesa sottoscritta dall'Aran e dalle parti sindacali, aveva riservato una sgradita sorpresa agli enti strutturalmente deficitari e a quelli che in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, non permettendo di stanziare nel fondo integrativo, a partire dal 2018, nessuna risorsa accessoria variabile, con esclusione dei soli compensi previsti dalla legge. Viste le norme vigenti (articolo 243-bis, comma 9 del Tuel) che limitano l'iscrizione delle sole risorse a bilancio ex articolo 15, comma 5, del contratto del 1° aprile 1999, ma solo per gli enti che avessero avuto accesso al fondo di rotazione, le parti hanno preso atto di questa discrasia riscrivendo il comma 6. Le nuove disposizioni corrette prevedono ora che, a differenza degli enti in dissesto dove resta immutata la limitazione prevista nella preintesa, agli enti in predissesto e a quelli strutturalmente deficitari non è consentito incrementare il valore complessivo delle risorse variabili stanziate prima del rinnovo - dalla lettera a) alla lettera k) dell'articolo 3, sempre con esclusione della lettera c) - e per gli enti locali le disposizioni di legge che prevedono la cancellazione delle risorse previste dall'articolo 15, comma 5 sono adesso equiparate alle risorse previste dal solo comma 3, lettera i) del nuovo contratto. In altri termini, sono state ripristinate le limitazioni previste dalle sole disposizioni legislative.

La contabilizzazione degli incrementi delle posizioni di sviluppo
Si è già avuto modo di evidenziare (si veda Il quotidiano degli enti locali e della Pa dell’8 novembre 2017) due differenti modalità di contabilizzazione degli incrementi delle posizione di sviluppo economico nascenti dai rinnovi contrattuali. Rispetto alle indicazioni della preintesa (si veda la tabella), al fine di rendere neutre anche le disposizioni sul nuovo rinnovo contrattuale - ossia senza effetti interamente sui fondi decentrati - visto il divieto di superamento delle risorse accessorie rispetto al limite dell'anno 2016 (articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017), è stata inserita una nuova dichiarazione congiunta con la quale le parti si danno atto che, le risorse destinate a remunerare gli incrementi riconosciuti dal contratto alle posizioni economiche di ciascuna categoria rispetto agli incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti (comma 2, lettera a) dell'articolo 67). Stessa sorte è riconosciuta per l'incremento delle risorse, pari a 83,20 euro, da corrispondere ai dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2015, che gli enti locali dovranno iscrivere nei fondi a partire dall'anno 2019 (comma 2, lettera b) dell'articolo 67).

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