Personale

Sulle progressioni verticali calcoli per testa e non per spesa

di Gianluca Bertagna

Arrivano i primi chiarimenti sull'applicazione dell'istituto delle progressioni di carriera in base all’articolo 22, comma 15, del Dlgs 75/2017. La disposizione ha rispolverato i passaggi tra le categorie «vecchia maniera», prevedendo però vincoli e limiti diversi rispetto al passato. La Corte dei conti della Puglia, con la deliberazione n. 42/2018, accende una luce interpretativa su come calcolare il valore massimo dei dipendenti che possono accedere alla progressione.

Due modalità
Attualmente ci sono due modalità per ottenere il passaggio di categoria. Il primo, è quello ordinario e a regime, che prevede una eventuale riserva fino al massimo del 50% dei posti messi a concorso così come previsto dall'articolo 24 del Dlgs 150/2009. C’è poi la progressione verticale «speciale», quella introdotta dal decreto attuativo della riforma Madia, che però, è valida solo per il triennio 2018/2020. In questo caso, il comma 15 dell'articolo 22 del Dlgs 75/2017, concede agli enti la possibilità di svolgere ancora progressioni riservate solo ai dipendenti interni che hanno i requisiti (in modo particolare non sarà più prescindere dai titoli di studio necessari per l'accesso dall'esterno). La norma, però, fissa il limite per il quale il numero di posti per queste procedure selettive riservate non può superare il 20% di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa categoria. Come è subito risultato evidente, potranno quindi utilizzare questo istituto solamente gli enti di medie-grandi dimensioni, in quanto, per poter effettuare una progressione con la norma speciale servono almeno cinque assunzioni previste nel piano triennale dei fabbisogni e peraltro per ciascuna categoria.

Il conteggio
Una prima domanda che gli enti si sono posti fin dall'entrata in vigore del decreto Madia riguarda la corretta modalità di conteggio della quota del 20% dei dipendenti. Il calcolo si fa per testa oppure rapportandolo alla spesa programmata per le stesse assunzioni? I magistrati contabili, nella deliberazione in esame, si rifanno all'esplicito riferimento letterale della norma, cioè al «numero di posti» e quindi non ravvedono alcun dubbio in merito alla computabilità numerica dei dipendenti da considerare ai fini delle progressioni verticali, indipendentemente dall'entità (percentuale) della spesa sulla quale queste «nuove assunzioni» possono incidere.

I tempi per la verifica
La seconda questione si riferisce all'arco temporale di verifica della percentuale del 20 per cento. La Corte dei conti della Puglia, nella ratio complessiva della disposizione, ritiene che per calcolare la quota massima di dipendenti si debba fare riferimento alle assunzioni previste per l'intero triennio 2018/2020 e non, invece, al singolo anno. La risposta permette, quindi, di ampliare la platea dei possibili concorsi interni, difficilmente realizzabile se, invece, il parametro fosse da verificare sul singolo esercizio.
Da ultimo, la sezione, ricorda l'obbligo di contenere anche il costo delle progressioni orizzontali all'interno dei limiti delle spese di personale e delle capacità assunzionali.

La delibera della Corte dei conti Puglia n. 42/2018

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