Personale

Al giudice ordinario il contenzioso sul risarcimento del pensionato pubblico alla Pa

di Guido Befani

Appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia relativa alla sussistenza e all'eventuale ammontare del residuo credito vantato dall'amministrazione nei confronti del pensionato in forza di una sentenza penale di condanna che ha già determinato, in via definitiva, l'importo complessivo dei ratei pensionistici indebitamente corrisposti. È quanto affermano le Sezioni unite della Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 8983/2018.

L’approfondimento
Le Sezioni Unite sono intervenute in sede di regolamento di giurisdizione sui limiti della giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni dei dipendenti pubblici, affermando  la sussistenza della giurisdizione ordinaria per le controversie ove si faccia questione sulla sussistenza e sull'eventuale ammontare del residuo credito dell'amministrazione nei confronti del pensionato a seguito della sentenza penale che ha già determinato, in via definitiva, l'importo complessivo dei ratei pensionistici indebitamente corrisposti.

La decisione
Nel dichiarare la giurisdizione del giudice contabile, le Sezioni Unite hanno rilevato come spettino in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli articoli 13 e 62 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo.
Per la Corte, infatti, nel caso di specie non si verterebbe in tema di determinazione dell'ammontare del trattamento pensionistico, ma soltanto di controversia relativa alla sussistenza e all'eventuale ammontare del residuo credito vantato dall'amministrazione nei confronti del pensionato a seguito della sentenza penale che ha già determinato, in via definitiva, l'importo complessivo dei ratei pensionistici indebitamente corrisposti.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario, cui dovrà essere rimessa la trattazione del merito della controversia, non sussistendo nel caso si specie alcuna ragione per assegnare alla cognizione della Corte dei Conti la controversia in questione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©