Personale

Debutta la nuova indennità per le condizioni di lavoro

di Luca Tamassia

L’articolo 70-bis della preintesa funzioni locali del 21.2.2018 introduce una nuova tipologia di indennità economica, denominata “indennità per le condizioni di lavoro”, la quale, riassorbendo precedenti forme indennitarie, impone una necessaria e profonda rivisitazione dei meccanismi applicativi dei precedenti istituti economici di tipo ristorativo, determinando, altresì, un ipotizzabile incremento della spesa a carico del fondo di finanziamento del salario accessorio del personale dipendente, tenuto conto che il mutamento del ciclo di riconoscimento, configurato quale giornaliero, e la forchetta economica definita dal preaccordo, da 1 a 10 euro, potrà verosimilmente originare un aumento degli oneri economici sopportati dagli enti del comparto, impattando, fatalmente, sulle esigue risorse economiche che, allocate sul fondo, risentono delle forti limitazioni di cui all’art. 23, comma 2, del Dlgs n. 75/20017 (limite economico calcolato all’anno 2016).
E’ proprio per tali motivi che le amministrazioni dovranno affrontare la prossima tornata di rinnovi dei contratti collettivi di secondo livello ponendo particolare attenzione alle dinamiche applicative di tali istituti indennitari, in considerazione dei rilevanti oneri che gli stessi potrebbero generare e dell’importante drenaggio economico che la loro configurazione negoziale è in grado di determinare a valere sulle risorse economiche che costituiscono i relativi fondi di finanziamento.
Le novità indennitarie, infatti, dovranno essere costruite, nell’ambito del contratto collettivo integrativo, al fine di scongiurare rischi di concreto ed insostenibile impoverimento dei fondi, con un occhio rivolto alla spesa originata dalla loro ingegnerizzazione e con l’altro occhio rivolto agli effetti che si verranno a produrre sulle disponibilità del fondo stesso, in modo tale da poter governare pienamente le strategie contrattuali, con la consapevolezza dei riflessi che queste sono in grado di determinare sulle risorse disponibili, non subendo, di contro, la collisione che politiche errate potrebbero causare in danno delle disponibilità economiche, soprattutto laddove vi fosse l’esigenza di diversificarne le destinazioni verso altri istituti economici, come la premialità e le progressioni orizzontali.
Non tener conto di queste considerazioni, quindi, potrebbe costare veramente caro in questa fase di transito verso l’applicazione di nuovi istituti economici, pena il consolidamento delle risorse verso destinazioni eminentemente indennitarie, in pregiudizio della flessibilità economica correlata al regime generale della premialità.
Di seguito, pertanto, si fornisce un’ipotesi attuativa dell’istituto, che possa coniugare la necessità di osservare rigorosamente il dettato contrattuale da un lato e dall’altro lato consenta di gestire le relative politiche applicative piuttosto che subirne passivamente gli effetti, nella logica di effettuare preventive proiezioni ed opportune simulazioni prima di pervenire alla stipula di qualsiasi clausola di regolazione dell’istituto, situazione che, non accortamente amministrata ed opportunamente dosata, potrebbe produrre danni pressoché irreversibili nella gestione degli istituti economici accessori.
Vediamo, dunque, un’esemplificazione attuativa dell’istituto, come di seguito tratteggiata.
L’indennità assorbe le precedenti indennità di rischio, disagio e maneggio valori della precedente disciplina contrattuale.
La configurazione dell’indennità è modificata sia in termini di ciclo gestionale, che è divenuto giornaliero, che in termini di valore economico, contenuto nella forchetta 1 – 10 euro per singola giornata di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, escludendo, pertanto, dal computo dell’operatività dell’istituto, qualsiasi assenza giornaliera dal lavoro, dovuta a qualsiasi causale e titolo, nonché le assenze orarie giornaliere in misura superiore al 50% del debito orario giornaliero (principio di prevalenza degli effetti dell’assenza).
La misura dell’indennità deve tenere conto dei seguenti criteri indicati dal rinnovo contrattuale, così definiti dalla preintesa, ai sensi dell’articolo 70-bis, comma 3, lett. a) e b) dello stesso accordo preliminare:
1) effettiva incidenza di ciascuna delle causali erogative che costituiscono presupposto applicativo dell’indennità nell’ambito delle attività svolte dal dipendente
2) caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali ed ambientali dell’amministrazione (benchmark esterno)
3) caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali ed ambientali dello specifico settore di attività (benchmark interno)
Il sistema di ponderazione dell’incidenza delle predette causali, ai senso della lettera a) del richiamato comma 3, deve essere strutturato su base numerica, assumendo, nell’ipotesi offerta, la scala decimale ripartita su ciascun fattore di esposizione, come di seguito indicato:

1) Incidenza delle causali
Sistema di pesatura ponderale sviluppato su scala decimale (1 – 10)
a) Rischio - fino a 6 (scala sviluppata su 0,5 decimali)
b) Disagio - fino a 3 (scala sviluppata su 0,5 decimali)
c) Maneggio valori - fino a 1 (scala sviluppata su 0,5 decimali)

Gli ulteriori criteri indicati dalla lettera b) del ridetto comma 3, possono essere scomposti, in ragione della loro espressa finalizzazione, sul binomio della comparazione esterna (dell’ente) ed interna (tra settori funzionali), seguendo il chiaro tenore letterale della clausola di principio, come di seguito specificato:

2) Caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali ed ambientali dell’amministrazione (Benchmark esterno)
a) ente con competenze indirette in ambiti della sicurezza urbana, della tutela dell’ambiente e sociale, con limitata disadattabilità sociale e non rilevanti disagi socio–economici, di limitate dimensioni strutturali e articolazioni organizzative interne ed esterne - indice 0,9
b) ente con competenze dirette in ambiti della sicurezza urbana, della tutela dell’ambiente e sociale, con significativa disadattabilità sociale e con rilevanti disagi socio–economici, di medie dimensioni strutturali e articolazioni organizzative interne ed esterne - indice 1,0
c) ente con rilevanti competenze dirette in ambiti della sicurezza urbana, della tutela dell’ambiente e della tutela sociale, con elevata disadattabilità sociale e con estesi disagi socio–economici, di rilevanti dimensioni strutturali e articolazioni organizzative interne ed esterne - indice 1,1

3) Caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali ed ambientali degli specifici settori di attività (Benchmark interno)
A. settore con competenze in materia di sicurezza sociale - indice 0,4
B. settore con competenze in materia di gestione e di maneggio di valori - indice 0,2
C. settore con competenze in materia di tutela ambientale - indice 0,6
D. settore con competenze in materia di sicurezza urbana - indice 0,7
E. settore con competenze in materia di tutela sociale - indice 0,3
F. settore con competenze in materia di manutenzioni tecniche - indice 0,8
G. settore con competenze in materia di … - indice …

Esempio di calcolo
Tale ipotesi ricostruttiva dell’istituto, quindi, consente di operare una verifica di tenuta applicativa dell’istituto economico stesso, assumendo qualsiasi posizione funzionale quale oggetto di considerazione ai fini dell’applicazione dei criteri sopra disegnati e del calcolo del relativo valore economico giornaliero, secondo l’ipotesi di seguito rappresentata.
Si ipotizzi, infatti, la valutazione della posizione funzionale di “Esecutore Tecnico”, categoria B, addetto alla manutenzione degli immobili e delle strade, quale posizione professionale che debba essere valutata ai fini dell’applicazione dell’istituto in parola, come segue:
a) incidenza:
rischio - 4
disagio - 1
maneggio valori - 0
totale - 5
b) caratteristiche esterne: tipologia di ente b) = indice 1
c) caratteristiche interne: settore F. = indice 0,8
Valore di riferimento ai fini della misura dell’indennità
5 x 1 x 0,8 = 4,0
Valore della misura giornaliera dell’indennità
Forchetta: da 1 a 10 euro
Valore calcolato sui decimali: 4 che corrisponde, nell’ambito della forbice economica contrattualmente definita, ad un’indennità giornaliera di 4 euro.
Il valore dell’indennità giornaliera per la posizione di “Esecutore Tecnico”, categoria B, è determinata, quindi, in € 4 per ciascuna giornata di presenza effettiva al lavoro, dovendosi escludere, in ogni caso, dal computo dell’indennità, le assenze giustificate dal lavoro sia per intere giornate di attività, che per assenze ad ore che abbiano il carattere della prevalenza rispetto al debito orario giornaliero del lavoratore in occasione della giornata di assenza, da cui: € 4,0 per singola giornata moltiplicato le giornate lavorative medie mensili pari a n. 22 giornate = € 88,00 mensili lordi per l’applicazione dell’indennità di condizioni di lavoro.
Tale proiezione, infatti, consentirà di operare una necessaria programmazione delle corrette politiche economico-salariali rivolte al personale, potendo agire sulle leve della costruzione preventiva dei valori e sui relativi parametri e moltiplicatori metodologici per l’esatto dimensionamento dei valori da riconoscere, in una sana ottica di governo dei meccanismi attuativi degli istituti e di una loro consapevole applicazione, piuttosto che subirne passivamente gli effetti.

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