Personale

Il caos delle regole evita il danno erariale alle stabilizzazioni illegittime

di Vincenzo Giannotti

La non facile lettura della normativa sulle stabilizzazioni dei collaboratori ha indotto la Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale centrale di Appello (sentenza 153/2018) a ribaltare le conclusioni dei giudici di prima istanza, assolvendo da colpa grave un sindaco, la giunta comunale, il segretario e il dirigente del personale. Il nodo del contendere riguarda la legittimità della procedura selettiva interamente riservata ai soli collaboratori, in modo non dissimile da quella prevista per il personale a tempo determinato assunto all'origine con procedura diversa da quella selettiva di natura concorsuale.

In primo grado
La Finanziaria 2007 ha permesso agli enti locali di indire procedure di stabilizzazione anche riservate al personale assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con una riserva di posti maggioritaria (60%) rispetto a quella del personale esterno (40%). Nel caso di specie, non avendo il Comune attivato la procedura concorsuale speciale, avrebbe procurato un danno pari alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti assunti in violazione di legge, stimate in circa 850mila euro, con riduzione del 30% per l'eventuale vantaggio ottenuto dalle prestazioni lavorative comunque svolte. Il danno è stato attribuito in misura identica al sindaco, alla giunta, al segretario e al dirigente delle risorse umane.

In appello
Secondo il collegio di appello, le accuse muovono, nella definizione della condanna erariale attribuita, dalla colpa grave dei convenuti per aver stabilizzato i collaboratori al di fuori della selezione pubblica aperta all'esterno, avendo riservato la selezione ai soli collaboratori. Tuttavia la normativa non è chiara. Nella Finanziaria 2007 il legislatore aveva senza subbio riservato ai soli contratti a tempo determinato, in presenza dei requisiti temporali (tre anni), sia la stabilizzazione diretta, con prove concorsuali sostenute a monte, sia il previo espletamento di procedure selettive riservate per il personale che non fosse stato assunto in origine tramite concorso. Queste condizioni sono state ampliate nella Finanziaria del 2008 anche ai co.co.co che avessero maturato tre anni al 28 settembre 2007, ma con un preciso rimando alla disposizione che prevede l'espletamento di prove selettive esterne con una riserva del 60% per i collaboratori ed il restante 40% per il personale esterno. L'errore in cui è incorso il Comune riguarda l'assimilazione del personale a tempo determinato (assunto con procedure diverse da selezioni pubbliche) sottoposto alla sola selezione interna e i collaboratori, cui la legge ha invece previsto il concorso pubblico esterno con la citata quota di riserva.

L’obiettivo delle norme
Sul punto i giudici contabili di primo grado non hanno tuttavia valorizzato adeguatamente se le attività dei collaboratori assunti potessero essere o meno assimilabili a quelle del personale a tempo determinato, in quanto da un’analisi sommaria sicuramente alcuni di loro hanno sicuramente svolto funzioni riconducibili a quelle del personale subordinato, tanto da poter essere assimilati ai tempi determinati assunti con procedure diverse dalla selezione pubblica. Tanto è sufficiente per chiarire che la responsabilità amministrativa dei convenuti possa essere degradata a colpa lieve, da cui discende la loro assoluzione dal danno erariale. Queste indicazioni sono da ultimo avvalorate anche dalla circolare 1/2018 della Funzione pubblica secondo cui il legislatore punta a «porre rimedio alle situazioni irregolari determinatesi come effetto dell'utilizzo del lavoro flessibile per esigenze permanenti legate al fabbisogno ordinario».

La sentenza 153/2018 della Corte dei conti, prima sezione centrale di appello

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