Personale

Danno erariale al dirigente che provoca una demolizione illegittima

di Domenico Irollo

Risponde di danno erariale il dirigente comunale del settore urbanistico che, avendo tralasciato di decidere su una istanza di condono edilizio, provochi la condanna della municipalità per una demolizione di opere abusive illegittima proprio per la pendenza della domanda di sanatoria rimasta inevasa. Lo ha stabilito la Sezione Centrale di Appello della Corte dei Conti con la sentenza n. 150/2018 con cui il collegio ha anche riconosciuto la responsabilità del dirigente a capo dell'ufficio legale dello stesso ente che aveva omesso di costituirsi e difendere il Comune, omissione che aveva portato all'annullamento dell'ordinanza di demolizione e alla pronuncia risarcitoria in favore del privato, anche in relazione alle opere abusive realizzate dopo la presentazione della domanda di regolarizzazione e, dunque, radicalmente escluse dalla sanatoria.

Il caso
Nello specifico, la vertenza riguarda la responsabilità «per danno indiretto» nei confronti del sindaco e dei dirigenti di un Comune per aver contribuito a ordinare la demolizione di opere edilizie abusive senza aver previamente provveduto sull'istanza di condono, sia la responsabilità di non essersi costituiti in giudizio al fine di evitare la soccombenza, fonte del danno economico che ne è conseguito.
Eseguito l'abbattimento dell'opera, il proprietario si era rivolto al Tar Campania che, nella contumacia del Comune – che non si costituiva né espletava attività defensionale – dichiarava l'integrale illegittimità dell'ordinanza di demolizione sul presupposto appunto che essa era stata assunta prima che l'amministrazione comunale avesse provveduto sulle istanze di adeguamento e sanatoria, circostanza questa che ne comportava automaticamente l'invalidità. Anche il Tribunale civile condannava la municipalità al ristoro del valore commerciale del manufatto abbattuto (a titolo di danno emergente), di altro importo a titolo di lucro cessante, nonché delle spese di giudizio.

La decisione
In primo grado la Corte dei conti della Campania ha addossato al sindaco e al titolare del settore urbanistica la responsabilità. Al solo responsabile dell'ufficio legale veniva invece imputata la restante parte di danno, atteso che se il Comune avesse provveduto a costituirsi avrebbe avuto un'elevata chance di incidere sul verdetto finale e di rimanere solo parzialmente soccombente, magari sostenendo che l'effetto sospensivo nei riguardi dell'ordinanza di demolizione prodotto dall'istanza di condono pendente non avrebbe potuto comunque estendersi alle opere abusive realizzate posteriormente alla presentazione dell'istanza stessa. La decisone è stata confermata dalla Sezione Centrale di Appello che ha tuttavia mandato assolto il sindaco che, ignorando l'esistenza della domanda di condono pendente, non aveva neppure un obbligo di attivarsi per verificarne l'eventuale sussistenza prima di firmare l'ordinanza di demolizione, atteso che la domanda era di esclusiva pertinenza degli uffici comunali.

La sentenza della sezione centrale d’appello della Corte dei conti n. 150/2018

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