Personale

Danno erariale al nucleo di valutazione che non blocca i premi ai dirigenti

di Vincenzo Giannotti

L'erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti, a seguito di verifica degli obiettivi raggiunti non è sufficiente per salvare dal danno erariale il nucleo di valutazione che non ha verificato il ricorrere delle circostanze che impongono di ridurre o azzerare i premi. Lo ha stabilito la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia (sentenza n. 185/2018). I giudici contabili riconoscono, pertanto, un obbligo sul nucleo di valutazione al di fuori del semplice formalismo della verifica dei risultati attribuiti.

Una precedente sentenza dei giudici contabili
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale Lazio, nella sentenza n. 323/2016 (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 28 dicembre 2016) ha ritenuto esenti da responsabilità erariale i componenti del nucleo di valutazione, pur in presenza della violazione degli obblighi di trasparenza sulla pubblicazione degli incarichi esterni da parte dei dirigenti cui era stata, in ogni caso, pagata la retribuzione di risultato, nonostante la legge ne vietasse l'erogazione. Per i giudici contabili è da considerarsi esonerato da colpa grave l'organismo di valutazione in caso di mancata presenza di specifici punteggi sulla trasparenza nelle schede di valutazione predisposte dall'amministrazione.

Le nuove indicazioni della Sezione pugliese
Rispetto ai colleghi laziali, i giudici contabili pugliesi sono di diverso avviso per le seguenti motivazioni:
• il nucleo di valutazione agisce, ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato ai dirigenti, nell'ambito di una specifica competenza per cui la valutazione delle prestazioni svolte dal personale con qualifica dirigenziale non può prescindere dalla verifica del raggiungimento del fondamentale obiettivo di trasparenza normativamente imposto;
• la conoscenza della fonte normativa violata e la verifica della ricorrenza di una disposizione normativa che condiziona l'erogazione della retribuzione di risultato costituiscono comportamenti sicuramente e normalmente esigibili da parte dei componenti di un organo quale il nucleo di valutazione, cui la legge e il regolamento interno dell'ente locale intestano specifiche funzioni non solo di valutazione dell'attività gestionale dei dirigenti ma anche di impulso in ordine alla messa a sistema di misure e azioni finalizzate al rispetto di questopresupposto.
Visto, pertanto, l'obbligo violato dai dirigenti sulla pubblicazione del conferimento di incarichi esterni, la responsabilità del nucleo di valutazione, in termini di danno erariale per la quota parte loro attribuibile, è sicuramente connotata da colpa grave per aver in ogni caso proceduto alla loro valutazione che ha generato la successiva erogazione della retribuzione di risultato non dovuta.

Considerazioni conclusive
Se queste indicazioni dovessero essere confermate, la responsabilità del nucleo/organismo di valutazione si estenderebbe a tutte le norme legislative che prevedono una riduzione e/o annullamento della retribuzione di risultato (tra le tante, sulla non corresponsione della retribuzione di risultato: articolo 7, comma 5-bis del Dlgs165/2001 in presenza della violazione delle disposizioni normative sui contratti di collaborazione; articolo 36, comma 5-quater del Dlgs 165/2001 in caso di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile; c) articolo 10, comma 5 del Dlgs 150/2009 in caso di mancata adozione del piano della performance).

La sentenza della Corte dei conti Puglia n. 185/2018

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