Personale

A Milano l'8 maggio la prossima sessione nazionale degli Oiv per discutere sul futuro dei sistemi valutativi

di Luca Tamassia e Angelo Maria Savazzi

Il tema della valutazione delle prestazioni nelle Amministrazioni pubbliche da qualche decennio accompagna lo spirito riformatore che quasi in ogni legislatura sfocia sistematicamente in tentativi di riforma puntualmente accompagnati dall’enfasi della “svolta epocale”.
Gli Organismi Indipendenti di valutazione che, nell’attuale configurazione, sono stati disciplinati, nel nostro ordinamento giuridico, con il Dlgs n. 150/2009, noto come riforma “Brunetta”, e che, con la successiva riforma Madia approdata al DLgs n. 74/2017, hanno subito un significativo ampliamento del perimetro di operatività e delle connesse responsabilità, si incontrano a Milano in un interessante confronto a più voci che vedrà impegnati, l’8 maggio prossimo, componenti degli organismi politici di vertice delle Amministrazioni, dirigenti preposti alla gestione delle risorse umane, esperti in materia di lavoro pubblico, dirigenti del Dipartimento della funzione pubblica e componenti di diversi Organismi e Nuclei di valutazione.
Il III forum nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione, infatti, si pone l’ambizioso obiettivo di discutere della “valutazione che serve” nelle Pubbliche Amministrazioni, sviluppando tre temi che, in qualche modo, dovrebbero aiutare a comprendere meglio se gli strumenti, l’organizzazione e le metodologie introdotti sono stati effettivamente funzionali all’efficientamento dei processi presidiati dalle strutture amministrative.

La prima sessione
La prima sessione concentrerà la riflessione sulla necessità di superare l’autoreferenzialità e rendere credibili gli obiettivi e sull’utilizzo dell’assegnazione degli obiettivi e della valutazione del personale come leva manageriale per migliorare la reputazione delle pubbliche amministrazioni.
Nel corso della sessione sarà approfondito il tema, fortemente legato al superamento dell’autoreferenzialità, dell’adeguatezza dei supporti informativi e informatici, in adempimento delle previsione dell’articolo 40, comma 1, del Dlgs n. 82/2015 (Codice dell’amministrazione digitale), e l’alimentazione diretta e automatica della misurazione degli obiettivi da parte del sistema del controllo di gestione  e  di gestione del bilancio (interoperabilità), che può supportare le diverse azioni di sistema per rendere lo strumento valutativo credibile ed utile alle Amministrazioni. Ancora una volta, quindi, il tema dell’integrazione dei processi (performance, prevenzione della corruzione, programmazione finanziaria etc.) appare decisivo, se inteso non come una semplice trasposizione di contenuti da un documento all’altro, ma come un lavoro multidisciplinare e interdirezionale che renda reciprocamente funzionali i contenuti dei documenti di programmazione, nell’ambito dei rispettivi cicli di pianificazione/programmazione. Deve trattarsi, pertanto, di un’integrazione di processo, di interdipendenza metodologica, di gruppi di lavoro congiunti, di integrazione dei sistemi informativi e informatici. L’autoreferenzialità dei sistemi valutativi, decisamente criticata dal Consiglio di Stato nell’ambito del parere reso sulla bozza di decreto legislativo recante modifiche al Dlgs n. 150/2009, adottato in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge n. 124/2015 e divenuto definitivo con il citato Dlgs n. 74/2017 (in particolare il Consiglio di Stato ha rilevato come sia necessario superare i sistemi di valutazione “sostanzialmente fondati su autodichiarazioni delle strutture interessate”, affermando che “i moduli analogici di misurazione, comunque facilmente manipolabili, appaiono inidonei a fornire dati utili per la valutazione”), espone tutti gli attori del sistema valutativo ad una grande contraddizione: da un lato, infatti, si pretende meritocrazia e, dall’altro lato, i sistemi sono delegittimati dalla qualità ed autoreferenzialità degli obiettivi e dall’assenza di adeguate strutture di supporto ai Nuclei di valutazione.

La seconda sessione
Alcune delle importanti novità del Dlgs n. 74/2017 vengono affrontate nella seconda sessione dell’incontro, che si sofferma sulla partecipazione dei cittadini al processo valutativo e sui compiti e le responsabilità degli Oiv.
L’articolo 7 del DLgs n.74/2017 stabilisce, infatti,  che la funzione di misurazione e valutazione è esercitata, oltre che dagli Oiv e dai dirigenti, anche dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis dello stesso decreto.
Secondo l’articolo 8, comma 1, lettera a), della norma in esame, poi, uno degli ambiti della performance organizzativa è costituito dall'attuazione di politiche e dal conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività, mentre la successiva lettera c) del medesimo articolo 8 già prevedeva, come ulteriore ambito,la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive.
La modifica apportata all’articolo 7, quindi, conferisce grande rilievo all’intervento dei cittadini o di altri utenti finali, quali attori del sistema di misurazione e valutazione, per cui diventa imprescindibile attivate i necessari presidi organizzativi, informativi e informatici, in grado di captare il grado di soddisfazione nel momento in cui l’interazione con le strutture amministrative dell’Ente si realizza.
Un’ulteriore conferma viene dal nuovo articolo 19-bis, comma 1, dello stesso Dlgs n. 74/2017, il quale prevede che icittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative, anche comunicando direttamente all'Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati, secondo le modalità stabilite dallo stesso Organismo. Da questa ulteriore previsione discende che la partecipazione avviene direttamente attraverso un’interlocuzione immediata con l’Oiv.
Ancora, il medesimo articolo 19-bis stabilisce che:
- ciascuna amministrazione adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e) (comma 2);
- gli utenti interni alle amministrazioni partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative in relazione ai servizi strumentali e di supporto secondo le modalità individuate dall'Organismo indipendente di valutazione (comma 3);
- i risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti di cui ai commi da 1 a 3 sono pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione (comma 4);
- l'Oiv verifica l'effettiva adozione dei predetti sistemi di rilevazione, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione e, in particolare, ai fini della validazione della Relazione sulla performance di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c) (comma 5).
La seconda sessione, pertanto, svilupperà il tema avviando, con un approccio operativo, una riflessione su talune problematiche che il coinvolgimento d’interlocutori esterni all’amministrazione pone, in particolare: a) come coinvolgere attivamente i cittadini nel processo di valutazione delle performance dei servizi pubblici; b) le competenze, gli strumenti e le metodologie efficaci ed utili per la valutazione esterna della performance organizzativa; c) la valutazione esterna come leva per il miglioramento continuo dell'organizzazione; d) l’immagine dei servizi pubblici tra fake news e realtà, attraverso l’esame del ruolo dei social media nei confronti dei cittadini-valutatori.

Le conclusioni
La conclusione è affidata alla terza sessione nell’ambito della quale si svolgerà un’interessante riflessione sul rapporto tra le risorse impiegate per l’incentivazione del personale e delle strutture e l’effettiva utilità apportata, in termini di miglioramento delle organizzazioni, in un contesto nel quale la scarsità di risorse economiche e i noti vincoli finanziari al trattamento accessorio rischiano di rendere vano lo sforzo per l’attuazione dei principi che presiedono al sistema valutativo, così come vengono declinati dall’attuale assetto normativo.
Non mancherà un richiamo, per un verso, all’azione degli Oiv, sui quali si incentrano attese improprie e/o sostitutive dei compiti connaturati alle posizioni dirigenziali e delle responsabilità di indirizzo degli organi politici di vertice, e per altro verso, alle opportunità e criticità nel rapporto tra l’Oiv e il vertice politico amministrativo dell’Ente.
Un appuntamento di grande rilievo, quindi, che non mancherà di suscitare riflessioni e spunti di approfondimento, con l’auspicio che tali eventi possano scalfire l’indifferenza comune e lo scetticismo diffuso per l’elaborazione e l’impiego di strumenti che potrebbero, se ben utilizzati, originare non pochi impulsi benefici al sistema di funzionamento dei servizi pubblici.

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