Personale

Controllo email, incentivi tecnici, disabili e mobilità

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Controllo delle email dei dipendenti
Non è possibile il controllo massivo e la conservazione senza limite delle mail da parte del datore di lavoro. Il Garante per la privacy con provvedimento n. 53/2018 ha vietato a una società il trattamento di dati personali effettuato sulle mail aziendali dei dipendenti in violazione della normativa sulla protezione dei dati e di quella sulla disciplina lavoristica. L'Autorità - intervenuta a seguito del reclamo di un dipendente - ha accertato che la società trattava in modo illecito i dati personali contenuti nelle mail in entrata e in uscita, anche di natura privata e goliardica, scambiate dal lavoratore con alcuni colleghi e collaboratori.
I dati raccolti nel corso di un biennio erano poi stati utilizzati per contestare un provvedimento disciplinare cui era seguito il licenziamento del dipendente poi annullato dal giudice del lavoro. È ingiustificata, in particolare, la raccolta a priori di tutte le mail in vista di futuri ed eventuali contenziosi; il Garante ha ribadito, infatti, che la conservazione deve riferirsi a contenziosi in atto o a situazioni precontenziose e non a ipotesi astratte e indeterminate. Al cessare del rapporto di lavoro la casella di posta elettronica deve essere disattivata e rimossa e al suo posto di devono attivare eventuali account alternativi.

Regolamenti sugli incentivi funzioni tecniche
Alla Corte dei conti della Lombardia sono state poste tre questioni:
1. se sia legittima la corresponsione degli incentivi di progettazione ai dipendenti dell'ufficio tecnico pur in assenza di regolamentazione aggiornata al nuovo codice degli appalti;
2. se sia corretto attribuire efficacia retroattiva fin dal 2016 al regolamento che è in corso di predisposizione da parte del predetto responsabile;
3. se sia possibile liquidare gli incentivi calcolati non sull'importo a base d'asta, ma con il ribasso d'asta conseguente all'aggiudicazione, determinati nel modo esplicitato in premesse nel periodo da aprile 2016 ad oggi.
Con la deliberazione n. 93/2018, la Sezione illustra che la liquidabilità degli incentivi tecnici di cui all'articolo 113 del Dlgs 50/2016 è subordinata all'adozione da parte dell'ente del previsto regolamento, che può disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima dell'adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera, nonché criteri di quantificazione dei predetti incentivi - quale quella che tenga conto del ribasso d'asta conseguente all'aggiudicazione – che ne determinino un importo inferiore rispetto al tetto massimo legislativamente previsto.

Consulta nazionale per integrazione persone con disabilità
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con una nota pubblicata il 28 marzo 2018, ha comunicato che con decreto del 6 febbraio 2018, la Ministra Madia ha costituito, presso il Dipartimento medesimo, la Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, dando così attuazione all'articolo 10 del Dlgs 75/2017.
Tra i compiti dell'organismo, vi sono quello di verificare la corretta applicazione delle norme in materia di inserimento lavorativo delle persone con disabilità, elaborando e proponendo piani, programmi e linee di indirizzo per l'aumento del livello occupazionale e per la valorizzazione dei lavoratori con disabilità.

Trasformazione da part time a tempo pieno e mobilità
È possibile utilizzare il risparmio di spesa derivante dal trasferimento per mobilità di dipendente inizialmente assunto a tempo pieno e successivamente trasformato in part time, per coprire la spesa derivante dalla trasformazione a tempo pieno di n. 2 posti part time?
La Corte dei conti del Piemonte, con deliberazione n. 91/2018 conferma che la trasformazione di un contratto di lavoro part time (ab initio) in un rapporto a tempo pieno, costituisce nuova assunzione e, quindi, soggiace alle limitazioni normative sulla capacità assunzionale e turn over.
Al contrario, non costituisce nuova assunzione (ai fini della capacità assunzionale) l'incremento di ore di un contratto di lavoro part time, purché non vengano poste in essere fattispecie potenzialmente elusive della lettera e dello spirito della norma, sia sotto il profilo quantitativo, sia con riferimento al personale coinvolto, né venga violato il limite della spesa di personale disciplinato dalla legge 296/2006.
Va infine ricordato l'ulteriore principio di diritto secondo il quale il trasferimento di un dipendente per mobilità volontaria è da considerare neutro, sia ai fini del turn over per l'ente cedente, che con riferimento alla assunzione per l'ente cessionario, con impossibilità di considerare il risparmio intervenuto utile ai fini del calcolo delle quote di turn over.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©