Personale

Il nuovo contratto riscrive le regole sulle progressioni orizzontali

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di Gianluca Bertagna

L'articolo 16 dell'ipotesi di contratto delle funzioni locali riscrive totalmente l'istituto delle progressioni orizzontali. Troppi pareri e interpretazioni degli ultimi anni hanno creato non poche difficoltà nell' applicazione dei passaggi di posizioni economiche. Il contratto, pur lasciando comunque qualche dubbio, azzera le puntate precedenti e ne prevede una nuova disciplina.

L’evoluzione delle regole e della prassi
Il primo cambiamento di rotta rispetto agli orientamenti consolidati lo si è avuto con l'articolo 23 del Dlgs 150/2009 il quale, in poche righe, aveva previsto che le progressioni economiche fossero attribuite in modo selettivo, a una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.
Subito dopo, però, il Dl 78/2010 ha fermato tutto e quindi reso impossibile qualsiasi passaggio fino al 31 dicembre 2014. È solo dagli ultimi tre anni che le progressioni hanno ripreso il via, ma nel frattempo alcune rigide interpretazioni della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento della Funzione pubblica ne hanno ulteriormente limitato l'applicazione. C'era, quindi, bisogno di una revisione contrattuale dell'istituto.

Decorrenza e classifica selettiva
Il primo elemento da chiarire è certamente la decorrenza ovvero la data di inquadramento dei dipendenti nel nuovo livello economico. L'ipotesi di contratto indica come massima retroattività il 1° gennaio dell'anno in cui si raggiunge l'accordo e quindi si stipula il contratto integrativo in cui sono previste le risorse. Questa data non rappresenta un obbligo quanto piuttosto uno sbarramento oltre al quale non è possibile retrocedere.
Un altro elemento chiave di tutto il meccanismo riguarda l'individuazione dei criteri con i quali i dipendenti vengono collocati nell'apposita «classifica selettiva». Il punto di partenza è rappresentato, come dice l'articolo 16 al comma 3, dalle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivare l'istituto. Se da una parte è evidente che in caso di mobilità si potranno parametrare le valutazioni percepite in altre amministrazioni, non è chiaro se il contratto abbia invece voluto creare un esclusione per i dipendenti che sono stati assunti più di recente e che non hanno ancora i 3 anni di valutazione. Oltre ai punteggi delle pagelle si potrà eventualmente tener conto anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.

Numeri e scorrimento
A completamento della procedura viene ricordato che l'esito della selezione ha una vigenza limitata solo per l'anno in cui è stata prevista l'attribuzione della progressione economica senza, quindi, alcuna possibilità di scorrimento in esercizi futuri. Da ultimo ecco le indicazioni per quanto riguarda l'aspetto numerico dei dipendenti che potranno partecipare alle procedure. La riforma Brunetta ne aveva indicato una quota limitata e il contratto conferma che, in ogni caso, il dipendente potrà accedere alle progressioni orizzontali solamente se in possesso di un periodo di permanenza minimo nella posizione economica in godimento di ventiquattro mesi.

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