Personale

Banca d'Italia: autonomia normativa e non applicazione della disciplina del pubblico impiego

di Giovanni La Banca

La disciplina generale per l’accesso al pubblico impiego non si applica alle procedure di accesso alle dipendenze della Banca d’Italia, in ragione della natura di Autorità indipendente e della autonomia organizzativa e normativa alla stessa riconosciuta. È quanto afferma il Tar Lazio, Roma, con la sentenza del 27 febbraio 2018, n. 2165.

I fatti di causa
Alcuni concorrenti impugnavano il bando di concorso, indetto dalla Banca d’Italia, per l’assunzione di 76 dipendenti inquadrati nel grado di «esperto», nella parte in cui prevedeva, all’articolo 1, quale requisito di ammissione, il conseguimento di un voto di laurea non inferiore a 105/110 o votazione equivalente.

La normativa vigente
Nell’ambito del pubblico impiego privatizzato non rientra il lavoro alle dipendenze della Banca d’Italia, stante l’espressa esclusione recata dall’articolo 3 del Dlgs n. 165 del 2001, il quale dispone che restano disciplinati dai «rispettivi ordinamenti», i rapporti d’impiego, tra gli altri, dei dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nei settori relativi al credito e al risparmio.
Trattasi di disciplina che si pone in linea di continuità con le previsioni del 1993 sulla privatizzazione del pubblico impiego: la Banca d’Italia non è mai stata ricompresa tra le Amministrazioni destinatarie della disciplina generale dettata in materia di pubblico impiego, godendo di autonomia normativa nella regolamentazione del rapporto di lavoro alle proprie dipendenze.
Lo stesso Dlgs n. 165 non include, nella categoria definitoria di Pubblica amministrazione, la Banca d’Italia.

Le peculiarità delle Autorità indipendenti
Alle Autorità indipendenti – e specialmente alla Banca d’Italia, che presenta caratteri del tutto peculiari, che la differenziano da ogni altra Autorità ammnistrativa indipendente, in quanto, mentre le Autorità indipendenti sono Enti nazionali, preposti a dare concreta attuazione alle direttive europee nei mercati di riferimento, le banche centrali, come la Banca d’Italia, costituiscono ormai organi del Sistema europeo di banche centrali previsto dal Trattato sul funzionamento dell’Ue – è attribuita autonomia funzionale e organizzativa, che si traduce nel potere di disciplinare con propri regolamenti la propria organizzazione e funzionamento.
Trattasi di una riserva di regolazione del proprio ordinamento interno che ne consente la sottrazione all’ambito di applicazione della disciplina generale dettata con riferimento alle altre pubbliche amministrazioni, ivi inclusa quella relativa al personale, il che giustifica, peraltro, la sussistenza, per tale Ente, di un sistema di contrattazione distinto da quello vigente per il pubblico impiego privatizzato.

L’autonomia della Banca d’Italia
L’autonomia organizzativa e regolamentare della Banca d’Italia trova la propria fonte, quanto al personale, nel Regolamento che prevede espressamente la possibilità di introdurre, nelle procedure concorsuali, requisiti ulteriori rispetto al possesso del diploma di laurea per determinate categorie di personale.
Tra tali requisiti ulteriori e diversi – rispetto al diploma di laurea - può farsi rientrare anche la previsione di un voto minimo di laurea, individuato quale indice selettivo attestante un determinato livello di preparazione dei candidati, la ragionevolezza della cui previsione va rinvenuta nella qualifica cui si riferisce la selezione.
In tal senso, anche in considerazione delle rilevanti funzioni e responsabilità del personale della Banca d’Italia, legittimamente il bando di selezione può prevedere un requisito ulteriore, rispetto al possesso del diploma di laurea, costituito da una votazione minima, in quanto rispondente allo scopo di individuare in via preventiva soggetti che assicurino un determinato grado di preparazione, come attestato dal voto di laurea, il quale – seppur nella variabilità dei relativi corsi e del diverso livello delle università – costituisce idoneo indice selettivo, tenuto conto che, essendo unica sul territorio nazionale l’articolazione dei voti di laurea, devono ritenersi le votazioni tra loro comparabili.

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