Personale

Tutela dei partecipanti al concorso con l’ammissione in soprannumero dei vincitori

di Giovanni La Banca

Pur in assenza di soluzioni prive di controindicazioni, la riammissione in soprannumero dei candidati non idonei, che hanno ottenuto tutela giurisdizionale, è la più idonea a contemperare i diversi interessi in gioco e ad evitare, nella logica della massima riduzione del danno, il rischio di provocare ingiusti pregiudizi ai candidati meritoriamente vincitori. Così ha affermato il Tar Lazio con la sentenza n. 1989/2018.

Il fatto
Veniva bandito il concorso per il reclutamento di 559 allievi agenti della Polizia di Stato; alcuni concorrenti, idonei non vincitori, impugnavano tutti gli atti della procedura, lamentando, in particolare, la violazione delle regole di rispetto dell’anonimato.
La Commissione, invero, aveva imposto ai candidati di registrarsi alla prova con indicazione, accanto alle generalità e alla firma, del codice (segreto) della prova; di conseguenza, fin dall’ingresso, la Commissione conosceva il codice della prova associato a ciascun candidato, ossia la paternità della prova che, peraltro, veniva confermata nella scheda risposte-anagrafica, ove è leggibile l’abbinamento del codice della prova al candidato, senza neanche aver cura di far inserire la scheda risposte in una busta sigillata.

Il criterio dell’anonimato nelle prove selettive
Il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso, nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni, costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché di quelli di buon andamento e imparzialità della Pa, che deve operare le proprie valutazioni garantendo la par condicio tra i candidati e la trasparenza della selezione.
Tale criterio si traduce in regole che tipizzano rigidamente il comportamento dell’Amministrazione, imponendo una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali, garantendo l’anonimato quale elemento costitutivo dell’interesse pubblico primario.
Qualora la Pa si discosti dall’osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina, una illegittimità rilevante e insanabile: emerge, invero, una condotta fin da subito implicitamente offensiva (illegittimità da pericolo astratto), in quanto connotata dall’attitudine a porre in pericolo o anche soltanto a minacciare il bene protetto.

La condotta errata della Commissione
Nel contesto di una selezione di stampo comparativo, comportamenti materiali della Commissione consistenti nella distribuzione dei test ai candidati, nel ritiro degli stessi seguendo l’ordine alfabetico, nell’apposizione sull’elenco identificativo del codice alfanumerico (codice la cui funzione era appunto quella di consentire solo successivamente l’abbinamento della scheda anagrafica con la prova corretta ) contrassegnante il relativo foglio dei test accanto al nome del candidato, rappresentano una violazione della regola dell’anonimato da parte dell’Amministrazione, rilevante a prescindere della possibilità o meno ( a posteriori ) di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli.

La riammissione in soprannumero
In ipotesi similari, ove l’interesse dei concorrenti è teso alla riammissione alla procedura, non è praticabile (seppur logica conseguenza) la soluzione dell’annullamento integrale della prova, che non soddisferebbe, se non in limitatissima parte, le pretese dei candidati ricorrenti e avrebbe pesantissimi effetti pratici, di cui non si può non tenere conto.
E’ necessario evitare che il rimedio ad una ingiustizia si traduca in una generalizzata e ben più grave ingiustizia per tutti i partecipanti, compresi quelli che si sono utilmente e meritatamente collocati in graduatoria.
La soluzione più congrua, in un’ottica di attento bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, è quella dell’ammissione dei candidati ricorrenti al prosieguo dell’iter concorsuale in soprannumero: a fronte di una pluralità di ricorsi, si può concedere ad alcuni candidati un beneficio eccessivo rispetto alla lesione effettivamente subita.

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