Personale

Negli enti senza dirigenti spetta al segretario la scelta del legale esterno

di Vincenzo Giannotti

È legittimo il regolamento dell'ente, privo di dirigenti, che affidi al segretario comunale e non all'avvocatura interna la scelta, in via eccezionale, del conferimento dell'incarico di patrocinio legale all'esterno. Lo ha deciso il Tar Campania con la sentenza n. 1068/2018.

La vicenda
L’avvocato di un Comune ha impugnato, davanti al Tar, il regolamento dell'ente nella parte in cui è stato assegnato al segretario generale, e non al responsabile dell'avvocatura comunale, l'individuazione e la nomina del procuratore dell'ente locale. Secondo il ricorrente, questa parte regolamentare sottrarrebbe in modo illegittimo all'ufficio legale rilevanti settori di competenza, ledendone l'autonomia e l’indipendenza, in quanto solo l'ufficio legale è dotato delle conoscenze necessarie per valutare la sussistenza degli elementi per l'esternalizzazione dell'incarico. Inoltre, a sostegno dell'illegittimità della disposizione regolamentare si evidenzia come, al segretario dell'ente locale, non possano essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, limitandosi a sovrintendere e coordinare i dirigenti medesimi.

Le conclusioni dei giudici amministrativi
Il collegio contabile campano giudica i rilievi infondati nel merito per le seguenti ragioni:
• l'autonomia riconosciuta agli avvocati degli enti pubblici, concerne la «trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente», mentre il conferimento di incarichi di patrocinio legale all'esterno attiene invece ad aspetti di carattere organizzativo;
• al segretario comunale, cui compete per regolamento la scelta, in casi eccezionali e debitamente motivati, dell'avvocato esterno su un elenco di professionisti acquisiti dal Comune, rientra a pieno titolo nelle funzioni attribuite allo stesso ai sensi dell'articolo 97, comma 4, del Testo unico degli enti locali. Inoltre, la scelta effettuata nel regolamento dall'organo esecutivo non incide minimamente sull'autonoma organizzazione e gestione dell'attività forense dei professionisti dell'avvocatura comunale ma è, unicamente volta, ad attuare il necessario coordinamento del servizio legale rispetto alla complessiva organizzazione amministrativa comunale;
• inoltre, erra l'avvocato interno nel considerare di essere stato privato della propria autonomia, in quanto al servizio avvocatura compete comunque un potere di proposta motivata in ordine alla scelta del professionista esterno cui conferire l'incarico di rappresentazione dell'ente.
In merito alle possibili attività che l'ordinamento giuridico affida al segretario comune, oltre a quello indicato da parte ricorrente di sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e a coordinarne l'attività qualora non sia stato nominato un direttore generale, spetta anche, nei comuni privi di dirigenti, come nel caso di specie, il possibile affidamento anche di compiti dirigenziali, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera d) secondo cui il segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della Provincia. D'altra parte, la scelta risulta confermata nella deliberazione di approvazione del regolamento, nella parte in cui si precisa che l'attribuzione al segretario generale dell'incarico di individuare e affidare il patrocinio dell'ente si giustifica in ragione della strutturazione del servizio autonomo di avvocatura che non è diretto da un dirigente e non risulta inquadrato nell'area amministrativa. Né può trovare una possibile giustificazione l'impossibilità da parte del segretario, di impegnare e liquidare le spese, la cui competenza sarebbe stata conferita al solo responsabile dell'avvocatura comune, in mancanza del deposito da parte del ricorrente della documentazione da cui si evincerebbe la citata nomina dirigenziale in capo alla sola avvocatura ai sensi dell'art.109 del Teul.

Conclusioni e annotazioni
Negli enti con dirigenza, si è già avuto modo di evidenziare come, la sentenza della Corte dei conti Lazio n. 124/2017 (vedi il Quotidiano degli enti locali e della pa del 5 giugno 2017), abbia stabilito un danno erariale in capo al sindaco per aver conferito un incarico legale all'esterno, nonostante la presenza dell'avvocatura interna, precisando che, se l'incarico esterno fosse stato attribuito dal responsabile dell'avvocatura civica, lo stesso avrebbe dovuto necessariamente motivare l'impossibilità ad assolvere con la struttura interna il citato incarico, oltre alle necessarie ed obbligatorie attività gestionali, ivi comprese quelle relative all'affidamento degli incarichi di patrocinio legale all'esterno.

La sentenza del Tar Campania n.1068/2018

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