Personale

Annullate tutte le risorse variabili per gli enti in predissesto

di Vincenzo Giannotti

Gli enti in predissesto, cui sono accomunati anche quelli in dissesto e quelli deficitari, in base all’articolo 67, comma 6, dell’ipotesi di contratto non possono stanziare nel fondo decentrato alcuna somma accessoria variabile, a eccezione dei soli compensi previsti da specifiche disposizioni che obbligano gli enti a corrispondere compensi ai dipendenti.
La disposizione, inoltre, risulterebbe in violazione di legge in quanto peggiorativa rispetto ai rigidi limiti previsti dal legislatore.

Le risorse variabili negate agli enti in predissesto
La questione nasce dalle disposizioni introdotte dall’articolo 67, comma 6, dell’ipotesi di contratto, secondo cui «In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie o di pre-dissesto o di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lettera c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni».
Se dovessero avverarsi le indicazioni della norma contrattuale, gli enti in procedura di riequilibrio finanziario in base all’articolo 243-bis Tuel, a prescindere dal ricorso o meno al fondo di rotazione, si troverebbero nella condizione di non poter più stanziare, a partire dal 2018, queste risorse variabili enucleate dal comma 3:
1) provenienti da accordi di sponsorizzazione e/o convenzioni;
2) provenienti dai piani di razionalizzazione della spesa;
3) derivanti da specifiche disposizioni di legge (in base all’articolo 15, lettera k, Ccnl 1° aprile 1999, a eccezione di quelle che la legge obbliga a corrispondere al personale (per esempio avvocatura comunale);
4) importi della RIA del personale cessato durante l'anno per i pagamenti non più dovuti a tale titolo;
5) risparmiate dallo straordinario dell’anno precedente;
6) per i messi notificatori pagati da terzi;
7) risorse nei limiti dell'1,2% del monte salari 1997;
8) supplementari a bilancio per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, per sostenere i correlati oneri dei trattamento accessorio del personale (simili alle risorse previste dall’articolo 15, comma 5, del Ccnl 1° aprile 1999);
9) quota dell’anno riferita al personale trasferito per il pagamento dei ratei del salario accessorio.
A differenza di altri contratti, dove era evidenziata l'impossibilità da parte degli enti dissestati di inserire alcune risorse nuove (per esempio: articolo 32, comma 2) ccnl del 22 gennaio 2004, di importo pari allo 0,50% del monte salari 2001 esclusa la dirigenza, che non trovava applicazione per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non fosse intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato), nella presente ipotesi di contratto si inibisce proprio l'iscrizione delle risorse variabili.

Le norme per gli enti in predissesto
L’articolo 243-bis, comma 9, Dlgs 267/2000 precisa, infatti, che «In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell’esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio: a) a decorrere dall’esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l’eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche…».
Secondo queste disposizioni di legge, pertanto, solo gli enti in predissesto che avessero richiesto l’accesso al fondo di rotazione si troverebbero a non poter stanziare le sole risorse finanziate a bilancio per gli incrementi e/o mantenimento di nuovi servizi previsti dal citato articolo 15, comma 5, del Ccnl 1° aprile 1999, le quali dovrebbero corrispondere alle sole risorse di cui al comma 5, lettera b), dell’articolo 67 dell'ipotesi di contratto sopra indicato al punto 8).

Il necessario coordinamento tra contratto collettivo e legge
Così come formulata la disposizione contrattuale porterebbe all’apertura di diversi contenziosi, qualora il responsabile della costituzione del fondo dovesse seguire l’articolato contrattuale, in considerazione della sua evidente difformità con la legge istitutiva della procedura di riequilibrio finanziario. Si pensi, per esempio, agli enti in riequilibrio che non avessero richiesto il fondo di rotazione, ovvero in caso di riduzione del fondo oltre le disposizioni di legge.
A ciò si aggiunge come alcune di queste risorse variabili sono state dal ministero dell’Economia e dalla Corte dei conti considerate da sempre al di fuori dei limiti del fondo accessorio (si pensi ai risparmi sugli straordinari, ai piani di razionalizzazione della spesa, agli accordi o convenzioni non ordinariamente rese dagli enti), con evidente disincentivo a procedere con riduzione della spesa fondamentale proprio per gli enti in riequilibrio finanziario pluriennale.
Ci si augura che l’Aran dia una spiegazione diversa alle disposizioni inserite.

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