Personale

Speciale nuovo contratto/3 - Codice disciplinare, un mese per il «patteggiamento»

Introduzione della determinazione concordata della sanzione, adattamento del codice disciplinare alle novità introdotte dal legislatore, a partire dai procedimenti per gli assenteisti colti in flagranza e implementazione degli spazi a disposizione delle amministrazioni per sanzionare le inadempienze. Sono questi i tratti caratterizzanti le scelte della bozza di contratto nazionale del personale del comparto «Funzioni locali».

Obblighi e sanzioni
Agli obblighi del dipendente sono aggiunti gli obblighi dettati dai codici di comportamento nazionale e integrativo, dai vincoli sulla trasparenza e la necessità di informare l'ente dei provvedimenti di rinvio a giudizio per procedimenti penali.
Le sanzioni disciplinari sono confermate e a queste si aggiungono quelle previste dal decreto legislativo 165/2001 per specifiche illegittimità. Per il rimprovero verbale occorre sentire il dipendente e dare corso all'annotazione nel fascicolo personale.

Sicurezza lavoro
L’inosservanza delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro è sanzionata nel caso in cui produca un disservizio, per la lesione degli interessi dell'amministrazione o di terzi; la stessa sanzione è disposta per la mancata utilizzazione del cartellino che consente la identificazione da parte del pubblico e in tutti i casi in cui sia derivato un danno per l'ente o gli utenti oppure un disservizio. Ed ancora, la sanzione della sospensione fino a 10 giorni può essere irrogata per il ritardo di oltre cinque giorni (prima erano 10) nel trasferimento.
La sospensione da 11 giorni a 6 mesi deve essere irrogata nel caso di assenze ingiustificate fino a due in continuità con le giornate festive o di riposo, per le assenze collettive quando debba essere garantita l’erogazione di servizi all’utenza. Scompare la disposizione che prevede l’erogazione dell'assegno alimentare, pari al 50% della retribuzione, per i periodi di sospensione.
Per il licenziamento si segnala che quello con preavviso viene disposto per le recidive riferite a sanzioni gravi o plurime, mentre quello senza preavviso potrà essere irrogato anche in presenza di condanne di primo grado per reati particolarmente gravi.
Per tutte le sanzioni, in caso di recidiva, è prevista l’irrogazione di quelle immediatamente superiori. Nel corso del procedimento disciplinare per il quale è prevista la sanzione minima della sospensione, può essere disposta la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 30 giorni.

Procedimenti penali
In caso di procedimento penale la sospensione dal servizio è obbligatoria in presenza di restrizioni della libertà personale, e può essere disposta anche se il procedimento disciplinare viene sospeso oppure se cessa la privazione della libertà personale. La sospensione disciplinare dura di regola fino a cinque anni, ma può essere prorogata per ragioni di opportunità o per il rischio di discredito dell'ente.
Per i procedimenti disciplinari per i quali non è previsto il licenziamento, l'ente ed il dipendente possono concordare la sanzione da irrogare. Questa richiesta, che può essere avanzata tanto dal dipendente quanto dall'ente, deve essere presentata entro i cinque giorni successivi all’audizione e l'intesa deve essere trovata entro i 30 giorni successivi alla contestazione. La sanzione così irrogata non è impugnabile.

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