Personale

Speciale nuovo contratto/2 - Spazi più ampi per il confronto con i sindacati

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Relazioni sindacali riscritte completamente dal nuovo contratto collettivo e i rappresentanti dei lavoratori brindano ai successi ottenuti. La nuova disciplina che regolamenta i rapporti fra gli enti datori di lavoro e i sindacati segna sicuramente un punto a favore di questi ultimi, il cui ruolo esce notevolmente rafforzato.
Già l'esordio dell'articolo 3 rappresenta un segnale che l'aria è cambiata. Dopo la “secca” conseguente all'approvazione della riforma Brunetta, i rapporti fra i soggetti che siedono al tavolo della contrattazione devono essere costruttivi, rispettosi dei diritti di ognuno, con lo scopo di prevenire conflitti, bilanciare gli interessi dei cittadini/utenti e dei dipendenti e far crescere, dal punto di vista professionale, i lavoratori.

Confronto
Tre sono i canali attraverso i quali si devono raggiungere gli obiettivi e dai quali si ha la conferma del ruolo più incisivo delle organizzazioni sindacali. Il primo è rappresentato da una nuova forma di relazione sindacale. Confermata l'informazione, viene introdotto il confronto, che può avere per oggetto l'orario di lavoro, i sistemi di valutazione della performance, gli incarichi di posizione organizzativa, tanto per fare qualche esempio. È interessante rilevare come alcune di queste materie coincidano con quelle a suo tempo oggetto di concertazione, previste dall'articolo 8 del contratto 1° aprile 1999 e disapplicate per effetto del Dlgs 150/2009. Il confronto inizia su richiesta di una delle parti entro 5 giorni dal ricevimento dell'informazione e non deve durare più di 30 giorni, al termine dei quali viene redatto un verbale che riporta le posizioni dei soggetti attori. Anche a livello di procedura, il confronto ricalca, per molti aspetti, la vecchia concertazione.

Materie
Un secondo canale è rappresentato dall'ampliamento delle materie oggetto di contrattazione. L'articolo 7 del contratto elenca ben 23 argomenti che devono essere portati sul tavolo della trattativa rispetto agli 11 della previgente disciplina. Oltre a quelli classici (ripartizione del fondo, criteri per l'attribuzione dei premi legati alla performance, criteri per le progressioni economiche), il contratto prevede la contrattazione per la quantificazione dei principali istituti a contenuto economico, nell'ambito degli spazi delineati dal contratto collettivo stesso, quali l'indennità condizioni di lavoro (che comprende le ex indennità di disagio, di rischio e di maneggio valori), l'indennità di servizio esterno (per i vigili che prestano tale servizio), l'indennità per specifiche responsabilità. Sono presenti anche istituti non aventi carattere meramente economico, quali le misure inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, le fasce di flessibilità oraria e l'elevazione del limite massimo individuale di ore straordinarie.

Osservatorio e organismo paritetico
Ultimo canale è rappresentato dall'istituzione di un osservatorio e di un organismo paritetico. L'osservatorio, a livello nazionale, ha il compito di monitorare l'applicazione unilaterale delle ipotesi di contratto decentrato e di verificare l'adeguata motivazione di tale applicazione, mentre a livello di ente, l'organismo ha il compito di formulare proposte nell'ambito di progetti di organizzazione e di innovazione volti al miglioramento dei servizi. L'organismo è previsto nelle amministrazioni con più di 300 dipendenti.

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