Personale

Speciale nuovo contratto/1 - I funzionari prosciugano i fondi decentati

L’obiettivo di semplificazione amministrativa dei fondi decentrati può dirsi non raggiunto. Disegnata nelle linee guida della Funzione pubblica per il rinnovo dei contratti, l’operazione si è concretizzata con il consolidamento delle somme relative al 2017 aventi carattere di stabilità; ma questo, anche se rappresenta una strada già percorsa, può rivelarsi un boomerang per le amministrazioni.
Dal 2018, quindi, la parte stabile del fondo viene ad essere rappresentata da un unico importo, che sarà riportato negli anni successivi. A distanza di 14 anni, viene ripetuta, con contenuto del tutto analogo, la disposizione prevista dall’articolo 31, comma 2, del contratto nazionale del 22 gennaio 2004. Ma la manovra, oggi come allora, può contenere non poche insidie. La più pericolosa consiste nel rendere definitivi eventuali errori o “forzature” contenuti nella costituzione del fondo per il 2017. Il riportare in dettaglio le singole voci di costituzione impone al soggetto che procede alla quantificazione delle risorse a disposizione del salario accessorio una riflessione sulla correttezza di ogni importo indicato. Buttare tutto in un unico calderone spesso comporta invece un’approvazione a occhi chiusi.
Oltre alla conferma degli incrementi per «Ria» e differenziali di posizione economica, il contratto nazionale fissa un aumento di 83,2 euro per ogni dipendente presente al 31 dicembre 2015, la cui decorrenza è però rinviata al 2019. Ma le maggiori risorse derivanti dall’applicazione del contratto collettivo come impattano con il vincolo al salario accessorio? Il contratto nazionale non introduce deroghe, per cui la palla passa alla Corte dei Conti. È evidente che un’interpretazione restrittiva renderebbe vani gli incrementi stessi.

Retribuzione di posizione e di risultato
Una seconda novità, che riguarda gli enti nei quali è prevista la dirigenza, è rappresentata dalla gestione della retribuzione di posizione e di risultato riconosciuta ai titolari di posizione organizzativa fuori dal fondo per il salario accessorio e, quindi, a carico del bilancio, con corrispondente riduzione del fondo. Questo non significa, però, che le amministrazioni possano incrementarne a loro discrezione gli importi. Infatti resta fermo il tetto al trattamento accessorio fissato dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017. Il contratto nazionale si preoccupa di chiarire che questo vincolo è riferito all’ammontare del fondo e dei compensi destinati alle posizioni organizzative, complessivamente considerati. Rappresenterà, quindi, un problema il solo rispetto della misura minima della retribuzione di risultato, fissata dal contratto nazionale nel 20% delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di posizione e di risultato per questi soggetti, qualora oggi la retribuzione di risultato sia inferiore a questa soglia. Non si comprende come la disposizione, di natura vincolante, si ponga in relazione con l’obbligo di contrattazione previsto dal contratto nazionale quando l’incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa comporti una riduzione del fondo.

Tassi di assenza dei dipendenti
Altra causa che può mettere in crisi la gestione del fondo può emergere dall’analisi dei tassi di assenza dei dipendenti. Se nell’amministrazione questi risultano superiori a quelli registrati a livello nazionale, oppure concentrati in prossimità di giorni non lavorativi, l’ente deve individuare obiettivi di miglioramento e, fino al loro conseguimento, scatta il divieto di incremento delle risorse variabili del fondo.

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