Personale

Speciale nuovo contratto/5 - Per la polizia locale regole su misura e compensi aggiuntivi

di Arturo Bianco

La previsione di compensi aggiuntivi è il tratto caratterizzante delle scelte per la polizia locale contenute nella ipotesi di contratto del personale delle funzioni locali, a conferma dell'attenzione alle richieste di questi dipendenti e della loro “forza” contrattuale. La disposizione indica che i destinatari sono da individuare esclusivamente nel personale della polizia locale.

Trattamento aggiuntivo
A questi dipendenti a decorrere dalla stipula del contratto decentrato integrativo, nel caso di attività aggiuntive svolte su richiesta dei privati per lo svolgimento di manifestazioni dovrà essere corrisposto lo stesso trattamento economico spettante per il lavoro straordinario, cioè la maggiorazione del 15%, elevata al 30% per le attività festive o notturne e del 50% per quelle notturne e festive. Questi compensi non entrano nel tetto massimo delle ore di lavoro straordinario che possono essere effettuate nell'anno né nel relativo fondo, essendo alimentate da una quota dei proventi versati dai privati destinata dall'ente all’incentivazione dei vigili. E ancora, nel caso di attività svolte di domenica o nei giorni di riposo settimanale (quindi non anche nelle giornate festive infrasettimanali) spetta il riposo compensativo.

Compenso ai vigili che svolgono servizio esterno
Il nuovo contratto prevede l’erogazione, sempre dopo la stipula del contratto decentrato e con oneri a carico del fondo, di una indennità da 1 a 10 euro al giorno per i vigili che svolgono la loro attività all'esterno in via continuativa. L’indennità non è cumulabile solamente con quelle di disagio e rischio, che peraltro vengono revisionate in modo radicale. Siamo in presenza di un compenso assolutamente inedito e che crea una differenziazione nel salario accessorio con i vigili che sono utilizzati per attività di ufficio.

Polizia locale non titolare di posizione organizzativa
Viene prevista la erogazione, anche in questo caso con oneri a carico del fondo e con decorrenza successiva alla stipula del contratto decentrato integrativo, dell’indennità di funzione per il personale della polizia locale che non è titolare di un incarico di posizione organizzativa. L’indennità deve remunerare le responsabilità connesse al grado e ha un tetto massimo di 3.000 euro annue fissato dalla contrattazione decentrata; essa sostituisce la indennità di specifiche responsabilità. Anche questo compenso non è cumulabile con le revisionate indennità di rischio e disagio, mentre non viene esclusa la cumulabilità con l'altra indennità istituita dall’ipotesi di contratto, cioè il compenso da erogare ai vigili che svolgono servizio esterno. Con la dichiarazione congiunta n. 5 le parti assumono l'impegno di dare corso al monitoraggio dell'applicazione del compenso, anche in vista di una possibile revisione in aumento della sua misura.
L’ipotesi di contratto stabilisce, infine, per la polizia locale che la quota dei proventi delle sanzioni per le inosservanze del codice della strada destinata dall'ente alla incentivazione della polizia locale siano destinate a: contributi al fondo per la pensione integrativa Perseo-Sirio (e non più genericamente al finanziamento della stessa), welfare integrativo (supporto al reddito, alla istruzione dei figli, contributi per attività culturali, ricreative, prestiti, polizze sanitarie integrative) ed erogazione di incentivi economici per il potenziamento dei servizi di controllo.

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