Personale

Speciale nuovo contratto/4 - Il welfare integrativo parte senza risorse

di Amedeo Di Filippo

Sostegno al reddito familiare, supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli, contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale, anticipazioni, sovvenzioni e prestiti, polizze sanitarie. Sono i benefici che anche gli enti del comparto funzioni locali potranno riconoscere ai propri dipendenti secondo quanto previsto dal nuovo contratto.

Il welfare aziendale
Per welfare aziendale si intende l'insieme di benefit e prestazioni, di natura contrattuale o unilaterali da parte del datore di lavoro, erogati al fine di migliorare la qualità della vita e il benessere dei dipendenti e dei loro familiari. Dall'assistenza sanitaria integrativa ai buoni pasto, dai servizi di trasporto casa-lavoro alla assistenza a familiari anziani o non autosufficienti, passando per assicurazioni, contributi, voucher, finanziamenti: il welfare aziendale è variamente composto di strumenti che si affiancano alla normale retribuzione, sorretti da vantaggi fiscali regolati dagli articoli 51 e 100 del Testo unico delle imposte sui redditi.
Il primo sottrae dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente diverse poste tra cui i contributi previdenziali e assistenziali e quelli di assistenza sanitaria, le erogazioni liberali e i sussidi occasionali, le somministrazioni di vitto e mensa, le prestazioni di servizi di trasporto collettivo, le prestazioni per servizi di educazione e istruzione, assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti anche in forma assicurativa. Il secondo rende deducibili le spese relative a opere o servizi utilizzabili dai dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

Il welfare integrativo
Un ventaglio di opportunità, quello offerto dal welfare aziendale, che può potenzialmente garantire qualcosa come una mensilità di stipendio in più all'anno per lavoratore e che viene visto come un pilastro aggiuntivo del più generale sistema di welfare italiano. Opportunità di cui le aziende si sono accorte da tempo e sulle quali solo di recente alcune Regioni hanno cominciato a ragionare. A dare una svolta arriva il contratto delle funzioni locali che, all'articolo 72 regola il «welfare integrativo», limitandosi a rinviare alla contrattazione integrativa la previsione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti, tra i quali:
a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia;
b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale, che nelle Camere di commercio avverrà mediante istituzione di un apposito fondo.

Le risorse
Non sono però previste risorse specifiche per sostenere gli oneri relativi alla concessione di questi benefici che potranno essere finanziati «nei limiti delle disponibilità già stanziate dagli enti». Inciso criptico che differisce radicalmente da quanto previsto dall'articolo 80 del contratto dei ministeriali, che invece riconosce la possibilità di attingere al fondo delle risorse decentrate di cui all'articolo 77, tra le cui finalità sono espressamente inserite le misure di welfare integrativo.
Evenienza, invece, non prevista nell'articolo 68 del contratto delle funzioni locali, che regola l'utilizzo delle risorse del fondo decentrato, per cui mentre le parti negoziali del comparto funzioni centrali hanno la possibilità di attivare le nuove misure nella misura in cui riusciranno a concordare una diversa distribuzione delle risorse decentrate, distogliendole da consolidati istituti di carattere retributivo, in quello delle funzioni locali potranno fare leva solo sulle risorse «già stanziate dagli enti … anche per finalità assistenziali nell'ambito di strumenti a carattere mutualistico, anche già utilizzati dagli enti stessi».

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