Personale

Comune tenuto a risarcire i familiari del dipendente adibito a mansioni inadatte alle condizioni di salute

di Federico Gavioli

La Corte di cassazione con la sentenza n. 3978/2018, nel respingere il ricorso di un Comune, ha confermato la condanna a risarcire i familiari di un dipendente deceduto che svolgeva le funzioni di netturbino nonostante una grave patologia cardiaca.

Il contenzioso
La Corte territoriale aveva confermato la sentenza di primo grado che ha riconosciuto il diritto agli eredi a ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale e di quello da perdita di rapporto parentale, per il decesso del loro congiunto, netturbino presso il Comune ricorrente, avvenuto nell'esercizio dell'attività lavorativa.
La Corte territoriale nel respingere la domanda del Comune, ha ritenuto che le testimonianze dei colleghi avevano chiarito che il dipendente comunale, le cui precarie condizioni di salute erano certificate, era stato adibito all'attività di netturbino senza limitazioni, e sottoposto agli sforzi e alle condizioni climatiche che detta attività comporta, subendo malori ricorrenti e altresì svenimenti durante il lavoro. Per i giudici del merito ciò comportava la condanna dell'Amministrazione a risarcire i danni agli eredi per la morte del loro congiunto, riconoscendo loro anche il danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale. Avverso la sentenza sfavorevole, il Comune è ricorso in Cassazione.

L'analisi dei giudici di legittimità
Il Comune, nel ricorso in Cassazione, censura la sentenza della Corte territoriale poiché ha omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; l'ente locale aveva adibito il dipendente a distribuire sacchetti e saltuariamente a svolgere altri lavori leggeri su sua richiesta, dopo che l'ufficio di medicina legale e fiscale dell'azienda sanitaria , aveva riconosciuto lo stesso dipendente inidoneo a svolgere le mansioni della qualifica rivestita, sebbene idoneo a svolgerne altre d'identico livello retributivo, in quanto affetto da una grave patologia cardiaca.
Secondo il Comune ricorrente il dipendente incurante del suo stato di salute e dell'ordine di servizio con cui veniva assegnato ad altri servizi corrispondenti alla qualifica , si sottoponeva senza alcuna imposizione da parte dei suoi sovraordinati a mansioni che comportavano sforzi eccessivi a causa dei quali , nel corso del 1999, era deceduto. Per il Comune la sentenza della Corte d'appello non avrebbe tenuto conto della condotta del dipendente deceduto richiamando, inoltre al fine di rafforzare tale tesi, anche la normativa prevista nel contratto di lavoro degli enti locali.
Per la Cassazione il ricorso è da rigettare poiché il Comune non ha chiarito davanti alla Corte di Appello in quali termini e per mezzo di quali allegazioni, il Comune ricorrente ha prospettato le circostanze dedotte dinanzi al giudice del merito.

La sentenza della Corte di cassazione n. 3978/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©