Personale

Affidamento diretto per motivi urgenti ma non devono dipendere dall’inerzia dell’ente

di Marco Rossi

Nella deliberazione n. 35/2018, la Sezione di controllo dell'Emilia Romagna della Corte dei conti, effettuando una verifica mirata in un Comune in ordine ai servizi legali, fornisce importanti indicazioni a cui è opportuno attenersi nella gestione di questi incarichi.
In effetti, gli aspetti che entrano in gioco non sono banali e investono sia profili più strettamente giuridici (come la procedura da utilizzare per la selezione del legale) sia profili più strettamente contabili, soprattutto in relazione all'impatto del contenzioso, alla luce dei principi dell'armonizzazione.

Appalto di servizi
Anzitutto, nella pronuncia, è evidenziata l'evoluzione normativa intervenuta sul punto, in particolare dopo il Dlgs 50/2016. È opportunamente sottolineato, al riguardo, che ora pure il singolo incarico di patrocinio legale appare dover essere inquadrato come appalto di servizi, in forza dell'articolo 17 (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi) che considera come contratto escluso la rappresentanza legale di un cliente, da parte di un avvocato, in un procedimento giudiziario dinanzi a organi giurisdizionali, nonché la consulenza legale fornita in preparazione di detto procedimento. L’impostazione dovrebbe valere anche in relazione al singolo patrocinio, con la conseguente impossibilità di considerare la scelta dell'avvocato esterno all'ente come connotata da carattere fiduciario, ferma restando – comunque – l'esigenza di procedere a una ricognizione interna finalizzata ad accertare l'impossibilita, da parte del personale, a svolgere l'attività richiesta.

Affidamento diretto se urgente
Naturalmente, in presenza di condizioni di urgenza (si sottolinea opportunamente nella pronuncia che non devono derivare da un'inerzia dell'ente conferente), tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto mediante dettagliata motivazione, sulla base di un criterio di rotazione.
In ogni caso, sussiste ancora la possibilità, secondo la Corte dei conti, di affidare a un legale un incarico professionale esterno rientrante nell'ambito della collaborazione autonoma, quindi avente a oggetto uno studio, una ricerca o un parere legale. In questa ipotesi, nondimeno, risulta però necessario rispettare la generalità dei presupposti di legittimità degli incarichi professionali esterni progressivamente individuati dalla magistratura contabile.
È, ancora, sottolineata l'esigenza di inserire (richiamando uno specifico obbligo normativo) nel Dup o in altro atto di programmazione gli incarichi di patrocinio che prevedibilmente dovranno essere conferiti nell'anno di riferimento, specificandone (tra l'altro) tipologie e costi.

I compensi
Rispetto al conferimento degli incarichi, poi, risulta imprescindibile la determinazione della congruità dei compensi, anche facendo riferimento ai criteri forniti dal Dm 55/2014 (contenente il regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi). A questo scopo, è sottolineato, che il preventivo dovrebbe essere adeguatamente dettagliato anche sulla base di eventuali scostamenti dai valori medi tabellari che, a maggior ragione, favoriscono la motivazione della misura in cui prevedono decurtazioni rispetto a queste ultime grandezze.

Contabilità
Infine, in ordine agli aspetti contabili e finanziari, è opportunamente rimarcata l'esigenza di assicurare un'adeguata programmazione delle coperture di bilancio per spese legali, anche alla luce delle indicazioni contenute nell'ambito del principio contabile 4/2 della contabilità finanziaria. Quest'ultimo, infatti, precisa che gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. Ferma restando l'eventuale reimputazione eseguita in fase di riaccertamento ordinario (o, eventualmente, parziale) dei residui, con alimentazione del fondo pluriennale vincolato, in funzione del manifestarsi di una diversa esigibilità (in funzione della prestazione) rispetto a quella attesa.

La deliberazione della Corte dei conti Emilia Romagna n. 35/2018

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