Personale

Al poliziotto condannato niente benefici economici per i periodi di detenzione

di Giovanni La Banca

La ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici di un dipendente condannato in sede penale non determina l'attribuzione dei benefici economici per i periodi relativi alla condanna penale inflitta, anche se non scontata. Così il Tar Lazio, Roma, con sentenza n. 726/2018.

Il fatto
Un poliziotto è stato condannato diverse volte per possesso e acquisto di sostanze stupefacenti, con contestuale sospensione dal servizio in relazione ai reati ascrittigli. A seguito di un lungo e complesso contenzioso, con decreto del Capo della Polizia, sono stati revocati i periodi di sospensione cautelare dal servizio disposti con plurimi provvedimenti intervenuti nel corso degli anni, ad eccezione di un singolo periodo di sospensione cautelare (1989-1990) pari al periodo di condanna subita di 1 anno. Detto lasso di tempo è stato considerato irrilevante ad ogni effetto di legge.

L'ordinamento del pubblico impiego
L'ordinamento del pubblico impiego ha caratteristiche tipiche, che corrispondono sia all'esigenza di garanzia dei dipendenti che, in special modo, a quella del miglior funzionamento possibile della complessa organizzazione che assicura l'adempimento delle più significative funzioni dello Stato. In tale contesto, l'interferenza di fatti estranei al rapporto di servizio, che corrispondono ad esigenze di giustizia o di altro genere, è valutata dal legislatore ed ammessa nei limiti ed alle condizioni che l'ordinamento di settore definisce puntualmente. La mancata previsione di un rilievo specifico delle sentenze penali di condanna determina la necessità della valutazione dei fatti secondo le regole proprie dell'ordinamento di settore e, quindi , la loro considerazione a fini disciplinari .E' in tale sede infatti che l'Amministrazione è chiamata a valutare i comportamenti del dipendente non per il rilievo penale che hanno assunto, ma per le possibili conseguenze sul corretto ed efficiente espletamento delle funzioni del dipendente stesso che appare preordinato, nell'ordinamento di settore, al conseguimento ottimale degli obiettivi della funzione amministrativa.

La ricostruzione della carriera
In favore del dipendente disciplinarmente sanzionato è possibile operare la ricostruzione della posizione giuridica ed economica per il periodo di sospensione cautelare, nonostante l'intervenuta condanna definitiva, previa deduzione dei periodi di tempo corrispondenti alla irrogata sospensione dalla qualifica, nonché alla condanna penale inflitta, ancorché non scontata. I periodi di detenzione, anche se non scontati, vanno esclusi dal riconoscimento dei benefici economici al dipendente condannato in sede penale: per tali periodi, l'accertamento definitivo che pone termine alla efficacia temporanea della sospensione cautelare si conclude con la conferma delle ragioni di cautela che avevano indotto l'Amministrazione a sospendere il dipendente dal servizio. Pertanto, l'interruzione del rapporto non è imputabile all'Amministrazione.

L'irrilevanza di alcune norme del codice penale
L'articolo 166 del codice penale, che ha stabilito che non può costituire ostacolo all'accesso al pubblico impiego la condanna con pena sospesa condizionalmente, non può assumersi come parametro normativo al quale ancorare il beneficio economico per i periodi detentivi. Si tratta, invero, di una norma che attiene ad un momento diverso, anteriore alla costituzione del rapporto di lavoro, nel quale è opportuno ritenere non rilevanti i fatti pregressi di rilievo penale, se la pena è sospesa. Pertanto, il periodo di condanna in sede penale rileva comunque e non può in alcun modo essere obliterato, nonostante la pena sia stata condizionalmente sospesa. Allo stesso modo, non può costituire ostacolo all'attribuzione di rilevanza alla condanna la circostanza che la sentenza è stata adottata ai sensi dell'articolo 444 cpp in quanto questa è equiparata ad una pronuncia di condanna, di modo che vale quanto sopra affermato in ordine alla non imputabilità all'Amministrazione dell'interruzione del rapporto per i periodi in questione.

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