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Per la stabilizzazione dei precari calcolo dell’anzianità ad ampio raggio

Sono molti i dubbi che stanno sorgendo in tante amministrazioni alle prese con l’avvio delle stabilizzazioni dei precari. In particolare, ci si chiede se sia possibile considerare come periodi utili per la determinazione dell’anzianità anche quelli svolti come collaboratori occasionali, se i concorsi possano essere riservati interamente ai precari, se possano essere stabilizzati direttamente i dipendenti assunti tramite avviamento nelle categorie A e B e se anche nel caso in cui le “sistemazioni” dei precari siano finanziate con il taglio della spesa per le assunzioni flessibili occorra rispettare il vincolo a riservare alle assunzioni con procedure ordinarie almeno il 50% delle capacità assunzionali.
Per dare risposta a questi dubbi, oltre alle indicazioni contenute nelle circolari della Funzione Pubblica 3/2017 e 1/2018 si deve fare riferimento al criterio interpretativo suggerito dal Consiglio di Stato nel parere sullo schema di decreto legislativo: la finalità del legislatore è quella di una deroga dai principi ordinari «in ragione della dimensione che ha assunto il precariato nella pubblica amministrazione».

Anzianità minima triennale
La Funzione Pubblica consente di conteggiare nell’anzianità minima triennale tutte le «tipologie di contratto flessibile», ponendo solo la condizione che siano ascrivibili alla stessa categoria in cui si dà corso alla stabilizzazione. È una lettura assai ampia che, per esplicita volontà legislativa, esclude solo i contratti di somministrazione. Sulla base della circolare dovrebbero quindi essere considerati come utili i contratti di collaborazione occasionale e le prestazioni professionali rese dai titolari di partita Iva. Il che è da considerare innegabile nei casi in cui questi rapporti erano assimilabili a co.co.co o addirittura a prestazioni di lavoro subordinato.

Concorsi
Sempre le indicazioni della Funzione Pubblica consentono di ritenere possibili concorsi per le stabilizzazioni interamente riservati agli interni, ma a condizione di garantire che siano destinati ad assunzioni con procedure ordinarie almeno il 50% delle capacità assunzionali del 2018/2020, visto che i tetti alle assunzioni a tempo indeterminato per gli enti già soggetti patto di stabilità sono dettati con riferimento ai risparmi derivanti dalle cessazioni.

Tetti di spesa
Quanto al tetto di spesa per le stabilizzazioni e al vincolo a riservare almeno la metà delle capacità assunzionali 2018/2020 a quelle con procedure ordinarie, si deve evidenziare che la soglia esclude le stabilizzazioni finanziate con il taglio della spesa sostenuta mediamente per le assunzioni flessibili nel triennio 2015/2017. Queste risorse sono destinabili solo alle stabilizzazioni per esplicito vincolo legislativo.
Si deve ritenere che i dipendenti utilizzati nelle categorie A e B, in cui le assunzioni non si realizzano tramite concorsi ma attraverso l’avviamento al lavoro in quanto è richiesto solo il diploma della scuola dell’obbligo, possono essere stabilizzati direttamente. Le procedure previste da norma di legge per potere procedere alla assunzione diretta sono assimiblabili ai concorsi previsti come vincolo dall’articolo 20, comma 1 del Dlgs 75/2017 , come ricorda ancora una volta la Funzione Pubblica: in questo caso siamo nell’ambito della legge 56/1987. Va ricordato poi che queste assunzioni sono escluse dal vincolo di riservare almeno la metà della spesa agli ingressi con procedure ordinarie.

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