Personale

Limite minimo di retribuzione giornaliera, l'Inps «fissa» i valori per il 2018

di Giuseppe Rodà

In materia di minimali giornalieri per la contribuzione dei lavoratori, l’Inps con la circolare n. 13 del 26 gennaio 2018 ha reso noto quanto segue, Per la generalità dei lavoratori, la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Più precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Minimo contrattuale
Con riguardo al cosiddetto minimo contrattuale, si ricorda che, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del Dl n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989, “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. Sulla base della predetta norma, anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione. Inoltre, si ribadisce che con norma di interpretazione autentica il legislatore ha precisato che “in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria” (articolo 2, comma 25, della legge n. 549/1995).
Come premesso, nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi si deve tener conto anche dei “minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge”. Infatti, il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale di cui al citato articolo 1, comma 1, del Dl n. 338/1989, deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del Dl n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983 (come modificato dall’articolo 1, comma 2, del Dl n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989), non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. In applicazione delle previsioni di cui al predetto articolo 7 del Dl n. 463/1983, anche i valori minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore per diversi settori, rivalutati annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita (cfr. Dl n. 402/1981, convertito dalla legge n. 537/1981), devono essere adeguati al limite minimo di cui al predetto articolo 7, comma 1, del Dl n. 463/1983 se inferiori al medesimo.
Considerato che, nell’anno 2017, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall’Istat è stata pari all’1,1%, l’Inps ha indicato nella circolare in esame i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2018. Tali limiti devono essere ragguagliati a 48,20 euro (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2018, pari a 507,42 euro mensili) se di importo inferiore. Le disposizioni di carattere generale in materia di determinazione degli imponibili sono applicabili, fatte salve le peculiarità previste da specifiche norme legislative, anche ai lavoratori iscritti alla gestione pubblica per le casse pensionistiche e/o alla gestione credito.

Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle Asl e Ao
Secondo l’articolo 3-bis, comma 11, del Dlgs n. 502/1992, come integrato dal Dlgs n. 229/1999, la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L’aspettativa è concessa entro 60 giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. L’importo del massimale contributivo in oggetto, rivalutato secondo l’indice relativo al costo medio della vita calcolato dall’Istat, è pari, per il 2018, a 184.885,00 euro. Questo massimale trova applicazione ai fini della contribuzione pensionistica, ivi compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’articolo 3-ter del Dl n. 384/1992, della contribuzione per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e ai fini della contribuzione previdenziale per le prestazioni di fine servizio (Tfs/Tfr).

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