Personale

Pec valida per l'invio della domanda di partecipazione al concorso

di Domenico Carola

Al concorso per diversi profili professionali per incarico a tempo determinato presso l'azienda sanitaria provinciale di Palermo diversi candidati sono stati esclusi dalla procedura di selezione pubblica per titoli, per non aver sottoscritto la domanda di partecipazione attraverso la firma digitale.

Il Tar Sicilia, con sentenza in forma semplificata n. 167/2018, conferma l'uso del solo mezzo della Pec, escludendo la sottoscrizione dei documenti attraverso la firma digitale richiamando espressamente e chiarendo che:
• «il Dpcm 6 maggio 2009, art. 4, comma 4, impone alle pubbliche amministrazioni di accettare le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell'art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 85 del 2005 (CAD). L'invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo»;
• «nel rispetto dell'articolo 4 del D.P.R. n. 487/1994, pertanto, l'inoltro tramite posta certificata di cui all'art. 16-bis del D.L. n. 185/2008 è già sufficiente a rendere valida l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta. Non si rinviene in alcun modo nella normativa vigente in tema di concorsi la necessità di una presentazione dell'istanza, fermo restando che qualora utilizzate dal candidato sono senz'altro da considerare valide da parte dell'amministrazione».

Il bando di selezione non risponde alle disposizioni contenute nelle fonti primarie, soprattutto laddove preclude l'ammissibilità delle domande prive della firma digitale.
L'utilizzo della posta elettronica certificata inviata dal concorsista soddisfa pienamente il requisito dell'apposizione della firma digitale.
Pertanto le domande di partecipazione alle procedure concorsuali dovrebbero essere inviate esclusivamente con posta elettronica certificata, evitando aggravi di spese, con l'acquisto della firma digitale, per i partecipanti ai concorsi pubblici

La sentenza del Tar Sicilia n. 167/2018

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