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Presidi, ok agli incarichi aggiuntivi solo se c’è l'autorizzazione

La questione degli incarichi aggiuntivi dei dirigenti scolastici, anche a seguito di recenti novità normative in materia di anticorruzione e trasparenza nella pubblica amministrazione, ha sollevato alcuni dubbi tra gli addetti ai lavori. Alcuni chiarimenti da parte dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana (nota del 23 gennaio 2018) fanno chiarezza su questo importante argomento.
Tutti gli incarichi, indipendentemente dal regime autorizzativo, dovranno risultare svolti in modo da garantire la corretta funzionalità dell'istituzione scolastica e attenendosi scrupolosamente alle limitazioni e condizioni previste dalla normativa. La legge 190/2012, tenendo conto dei principi di esclusività del rapporto di lavoro con l'amministrazione a garanzia del buon andamento ed imparzialità dei pubblici uffici definisce alcune modalità operative.

Gli incarichi aggiuntivi
Ci sono incarichi aggiuntivi, soggetti al regime di onnicomprensività della retribuzione, che necessitano di autorizzazione. In questa casistica rientrano, per esempio, quegli incarichi assunti a seguito di deliberazioni dei competenti organismi scolastici per l'attuazione di iniziative e per la realizzazione di programmi specifici con finanziamenti esterni. In questi casi il relativo compenso è introitato direttamente dal dirigente scolastico interessato nella misura pari all'80% dello stesso, mentre il restante 20% confluisce al Fondo regionale mediante versamento, da parte dell'istituzione scolastica.
Ci sono, invece, incarichi aggiuntivi non soggetti al regime di onnicomprensività della retribuzione (introitati direttamente dal dirigente) che non necessitano di autorizzazione. In tale categoria rientrano, per esempio, gli incarichi obbligatori come la presidenza di Commissioni di esami di Stato o la reggenza di altra istituzione scolastica.

L’autorizzazione
In ogni caso, i dirigenti che intendano svolgere attività diverse da quelle propriamente istituzionali, devono presentare preventiva richiesta di autorizzazione con un congruo anticipo rispetto all'inizio dell'attività per la quale si chiede l'autorizzazione. Di norma la richiesta deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio effettivo dell'attività, in modo da consentire all'amministrazione una tempestiva valutazione della compatibilità dell'incarico con l'attività istituzionale svolta. Alla richiesta è necessario allegare copia dell'atto di conferimento dell'incarico da autorizzare (contratto, lettera di incarico, delibera organo collegiale, ecc.). È opportuno corredare la richiesta con ogni altro atto o documento utile a verificare che l'attività da svolgere non pregiudichi il corretto e regolare svolgimento dei doveri d'ufficio e non persegue interessi in contrasto, anche potenziale, con quelli dell'amministrazione.
La mancata o tardiva richiesta di autorizzazione è pesantemente sanzionata. In caso di inosservanza del divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati, «salve le più gravi sanzioni e fermo restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato a cura dell'erogante o, in difetto del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza». Inoltre, in base al nuovo comma 7 bis dell'articolo 53 del Dlgs 165/2001, «l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti».

La nota dell’Usr Toscana

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