Personale

Per il concorso annullato danno erariale alla commissione

di Vincenzo Giannotti

Le valutazioni della commissione di concorso sono espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziate da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento a ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili dall'esterno e in via immediata dalla semplice lettura degli atti. Ma se i giudici amministrativi riscontrano un uso non corretto di questa discrezionalità, possono annullare il concorso. E da questo consegue il danno erariale patito dall'amministrazione, e addebitabile a una commissione di concorso che abbia agito in modo poco trasparente.

Il caso
Sono le conclusioni a cui è pervenuta la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con la sentenza 18/2018, che ha condannato per danno erariale l'intera commissione di concorso. Il Procuratore ha rinviato a giudizio contabile l'intera commissione di un concorso pubblico a due posti di operatore di polizia municipale, a fronte dell’annullamento ad opera del Tar confermato dal Consiglio di Stato. Secondo i rilievi dei giudici amministrativi, il concorso era da ritenersi viziato a fronte di palesi irregolarità da parte della commissione di concorso che aveva proceduto ad attribuire al vincitore del concorso un punteggio superiore alla prova scritta nonostante un suo errore, non compiuto da altri candidati. I giudici amministrativi avevano concluso evidenziando nella sentenza che «la valutazione da parte della commissione esaminatrice è fondata su un presupposto di fatto errato e radicalmente irrazionale, irragionevole, manifestamente illogica e discriminatoria e gravemente scorretta».

La quantificazione del danno
A fronte di questa evidente mancanza di trasparenza, la Procura ha chiesto la condanna della commissione per danno erariale pari a tutte le spese patite dall'amministrazione (pagamento delle spettanze ai vincitori del concorso assunti, spese legali sopportate dall'amministrazione e spese a cui la Pa è stata condannata in sede di ricorso nei confronti dei ricorrenti), oltre al pagamento dei compensi corrisposti alla stessa commissione. I convenuti hanno eccepito la prescrizione dell'azione erariale, l'inesistenza di ogni voce di danno richiesta dal requirente e, in via subordinata, l'inesistenza di dolo o colpa grave.

Le motivazioni
In via preliminare il collegio esclude la prescrizione del danno erariale in considerazione della messa in mora operata nei loro confronti dal segretario comunale, che di fatto ha interrotto i termini prescrizionaliIl collegio conferma poi le ipotesi accusatorie della Procura per le seguenti ragioni:
• La colpa grave dei commissari è desumibile in via diretta dall'annullamento in sede giurisdizionale degli atti di concorso per manifesta illogicità del più elevato punteggio attribuito al vincitore per la prova, per contrasto tra questo punteggio di eccellenza e la sua imprecisa indicazione della disposizione del Codice della strada da applicare al caso prospettato dalla Commissione;
• La illogica e irrazionale disparità di punteggio attribuito al vincitore rispetto agli esclusi che avevano al contrario correttamente individuato la disposizione del Codice da applicare al caso prospettato. Nel caso specifico, sia il Tar sia il Consiglio di Stato hanno confermato l’illogicità del giudizio espresso dalla commissione. A ciò si aggiunge che il presidente della commissione ha avuto modo di confermare la correttezza delle valutazioni espresse e dell'operato della commissione, tanto da indurre in errore la stessa amministrazione che ha proceduto alla nomina dei vincitori, piuttosto che disporre un rinnovo della prova scritta come suggerito nel parere del legale del Comune reso in sede di esecuzione delle decisioni amministrative. La colpa grave della Commissione, cui va addebitato il danno erariale prodotto e indicato dalla Procura, discende dalla violazione degli ambiti tutelati dai principi fondamentali di buona amministrazione, che punta alla scelta dei candidati più idonei alla copertura dei posti messi a concorso. Le poste di danno indicate dalla Procura sono infatti coerenti in ordine ai limiti del danno da risarcire in caso di annullamento di procedura concorsuale per fatto illecito addebitabile ai componenti di commissione esaminatrice.

La sentenza 18/2018 della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio

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