Personale

Danno erariale per le visite domiciliari inesistenti

di Giuseppe Nucci

L’ipotesi del medico che faccia figurare, contrariamente al vero, di aver eseguito le visite previste nei programmi di Assistenza Domiciliare Integrata (Adi) e di Assistenza Domiciliare Programmata (Adp), integra gli estremi della responsabilità amministrativo-contabile.
È questo il principio affermato dalla sentenza n. 8/2018 della Corte dei Conti, Sezione per l’Emilia Romagna.

Le visite domiciliari fittizie
A seguito di accertamenti della Guardia di Finanza, emergeva un’indebita retribuzione di compensi afferenti allo svolgimento fittizio di visite domiciliari da parte di un medico di una Azienda unitaria sanitaria locale e, in particolare, veniva accertato che, in poco più di un biennio, il professionista aveva dichiarato circa 600 visite domiciliari mai eseguite riscuotendo compensi per 15.425,00.
A seguito di ciò il sanitario veniva denunciato per truffa e citato in giudizio dalla Corte dei conti per danno erariale.

La sentenza
Il Giudice accoglieva la richiesta dell’organo requirente evidenziando che alla liquidazione dei compensi da parte dell’Ente-datore di lavoro non sarebbe corrisposta, nel caso di specie, l’utilità e i vantaggi all’utenza che ci si attendeva dalle predette prestazioni professionali.
In sostanza il Collegio riconosceva l’indebita percezione di compensi relativi ad asseriti, e mai effettuati, accessi domiciliari da parte del convenuto in occasione delle visite previste nei programmi di Adi e di Adp, anche sulla base delle dichiarazioni dei pazienti o dei loro familiari.
In merito alla quantificazione del danno, la Sezione convalidava l’importo proposto dalla Procura erariale basato sui compensi contrattuali relativi all'Assistenza Domiciliare Integrata e all'Assistenza Domiciliare Programmata, ammontanti, rispettivamente, a euro 25,00 per le visite eseguite in funzione dei contratti Adp e Adi 1° livello e a euro 30,00 per le visite eseguite in funzione dei contratti Adi 2° e 3° livello.

 

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