Personale

Doppio ostacolo al finanziamento dei rinnovi contrattuali

di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

L'imminente rinnovo del contratto nazionale di lavoro rende improrogabile per gli enti locali l'allocazione in bilancio delle risorse necessarie a far fronte ai costi che, fino a quando non saranno noti gli importi per ciascuna categoria e posizione economica, continueranno a essere imputati alla missione 20-programma 03. In attesa dei dati certi, gli enti già dispongono di tutti gli elementi necessari per effettuare il calcolo. Sulla base delle informazioni contenute nel Dpcm 27 febbraio 2017 e della legge di stabilità 2018 (che stanzia le risorse necessarie a onorare l'impegno assunto tra Governo e sindacati a novembre 2016 sugli 85 euro medi mensili), occorrerà calcolare, sul monte salari 2015 (al netto della indennità di vacanza contrattuale e maggiorato di oneri riflessi) le seguenti percentuali:
• 0,36% per il 2016;
• 1,09% per il 2017;
• 3,48% a decorrere dall'esercizio 2018.
Gli importi così ottenuti rappresentano la spesa lorda a carico dei bilanci locali, anch'essa comprensiva di oneri riflessi.

Gli accantonamenti
Per il 2016 e il 2017 gli enti avrebbero già dovuto accantonare nel rendiconto 2016 e nel bilancio 2017 le relative somme, che confluiranno tutte nel risultato di amministrazione 2017, tra i fondi accantonati, per poi essere applicate al bilancio come avanzo, al fine di finanziare gli arretrati contrattuali che dovranno essere erogati entro 30 giorni dalla definitiva sottoscrizione del contratto. Chi non avesse provveduto nel rendiconto 2016 o nel bilancio 2017 a disporre tali accantonamenti, potrà comunque rimediare con il rendiconto 2017, mettendo da parte tra i fondi accantonati la somma necessaria. Chi invece avesse accantonato di più del necessario (dato che per il 2016 e 2017 le somme che verranno riconosciute saranno poco più che simboliche), con il rendiconto 2017 dovrà liberare le eccedenze, che non potranno essere utilizzate per gli oneri di competenza del 2018. Gli incrementi contrattuali che scatteranno a regime da quest'anno e per gli anni successivi rappresentano infatti una voce di spesa ricorrente che come tale deve essere finanziata da entrate correnti ricorrenti e non può essere finanziata da avanzo, pena la violazione del principio costituzionale del pareggio di bilancio e dei principi contabili contenuti nel Tuel e nel Dlgs 118/2011. Per le amministrazioni locali alle prese con la predisposizione dei bilanci 2018 si tratta di una nuova voce di spesa non facile da finanziare, che dovrà tuttavia trovare coperture certe e stabili.

Avanzi presunti o variazioni
Tenuto conto dell'attesa imminente sottoscrizione del nuovo contratto, attesa per marzo, gli enti potranno decidere se applicare già in fase di approvazione del bilancio l'avanzo presunto relativo ai fondi accantonati risultanti dall'ultimo rendiconto chiuso (rendiconto 2016). Per gli accantonamenti effettuati nel 2017 l'applicazione al bilancio dell'avanzo presunto potrà avvenire solo in sede di variazione e previo aggiornamento del prospetto del risultato presunto di amministrazione. In alternativa sarà possibile attendere la definitiva sottoscrizione del contratto per poi adottare una variazione che preveda:
• l'applicazione dell'avanzo accantonato 2016 e 2017 per gli arretrati di competenza di tali anni;
• lo storno di fondi dal capitolo degli accantonamenti;
• l'incremento dei competenti capitoli stipendiali.

Va da sé che questa variazione avrà un impatto negativo sul pareggio di bilancio sia sotto il profilo dell'applicazione dell'avanzo che della riduzione delle risorse accantonate alla missione 20 (che non impattano sulle spese finali), impatto che dovrà essere tenuto in debita considerazione già in fase previsionale, così da costruire gli equilibri di finanza pubblica già prefigurando questa manovra.
I maggiori oneri del personale connessi al rinnovo del contratto restano esclusi dal calcolo del limite complessivo di spesa di cui ai commi 556 e 562 della legge 296/2006.

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