Personale

Sulle stabilizzazioni quattro scelte autonome per gli enti locali

di Gianni Trovati

Sono quattro le scelte fondamentali che toccano all’autonomia degli enti locali per mettere in pista il ventaglio di procedure di stabilizzazione del personale precario utilizzabili dal 1° gennaio.

L’intreccio delle regole
Il piano straordinario aperto dal nuovo Testo unico del pubblico impiego attuativo della riforma Madia, come chiarito anche dalla circolare 3/2017 della Funzione pubblica sul tema (si veda anche Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 24 novembre), non chiude le altre strade disegnate da altre leggi: quella prevista dal decreto legge 101/2013, e prorogata per quest’anno dall’ultima legge di bilancio, e i piani straordinari di reclutamento di insegnanti e personale educativo introdotti dal Dl 113/2016.

Le variabili in gioco
Il quadro, insomma, è articolato, e prima di decidere occorre che le amministrazioni effettuino quattro valutazioni, messe in fila dalla nota tecnica diffusa ieri dall’Anci:
• Prima di tutto, spiegano i tecnici dell’Associazione dei Comuni, le stabilizzazioni non sono obbligatorie: l’ente, quindi, deve prima di tutto decidere o meno se sfruttare il meccanismo previsto dalla riforma Madia;
• le nuove stabilizzazioni, poi, vanno coordinate con quelle già previste dalle norme più vecchie ma ancora in vigore;
• fra le prime variabili da considerare per orientare le scelte ci sono le disponibilità finanziarie, perché le stabilizzazioni devono rientrare nei fabbisogni di personale e nei vincoli di spesa: in quest’ottica, si può fare ricorso anche ad assunzioni a tempo parziale per ampliare la platea senza sfondare i tetti alle uscite;
• la dotazione, come chiarito dalla Funzione pubblica, può essere allargata dirottando alle stabilizzazioni una quota delle risorse ordinariamente destinabili al lavoro flessibile. Questo passaggio va però accompagnato dalla certificazione dei revisori dei conti sul fatto che queste risorse ci siano davvero.

Sop parziale ai contratti flessibili
Anche sulle assunzioni flessibili, del resto, ci sono da valutare alcuni aspetti importanti. Le stabilizzazioni si accompagnano al divieto di reclutare nuovi precari. Ma questo stop, precisa la nota Anci sulla scorta delle istruzioni ministeriali, opera solo per «le professionalità e le specifiche posizioni» oggetto delle procedure di reclutamento speciale, e nella misura in cui sia operato il “travaso” delle risorse previste dall’articolo 9, comma 28 del Dl 78/2010. Individuata la somma, quindi, toccherà agli enti decidere quanto impiegare nelle stabilizzazioni e quanto lasciare la meccanismo ordinario dedicato ai contratti flessibili

La nota tecnica dell’Anci

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