Personale

Legittimo il limite d’età per l’accesso ai Vigili del fuoco

di Giovanni La Banca

È legittima la specifica previsione di un particolare limite di età per l'accesso nel Corpo dei Vigili del fuoco, tenuto conto della peculiare natura del servizio svolto e dei limiti di età previsti per il pensionamento del personale operativo (inferiori a quelli stabiliti per la generalità delle categorie del pubblico impiego). Così il Tar Lazio, Roma, con sentenza n. 12116 del 7 dicembre 2017.

Il fatto
Alcuni orchestrali precari della banda musicale del corpo dei Vigili del fuoco hanno impugnato il regolamento recante requisiti di accesso e modalità di svolgimento del concorso per orchestrale, nella parte in cui prevede il limite massimo di 45 anni di età e il successivo decreto di indizione del concorso.

Le peculiarità del corpo dei Vigili del fuoco
L'eliminazione in via generale del limite d'età per l'assunzione nel pubblico impiego non vale per quei tipi di impiego dove la prestanza fisica, dovuta all'onerosità della prestazione, diventa elemento fondamentale. In effetti, tale prestanza deve essere tendenzialmente conservata per un numero sufficiente di anni di servizio e ciò diventerebbe più difficile per chi inizia a prestare la sua opera avendo oltrepassato il limite d'età massimo. Proprio per il logorio che il tipo di attività comporta sono previsti limiti di età anticipati per il pensionamento rispetto al resto del pubblico impiego per i Vigili del fuoco come per tutti gli appartenenti alle forze di polizia.

Le figure professionali non operative
Tale previsione è compatibile con la normativa comunitaria, sia per il reclutamento di figure professionali caratterizzate da impiego “operativo”, che per i ruoli tecnico-artistico-musicali, come gli orchestrali della Banda musicale e per gli atleti. I componenti della banda dei vigili del fuoco (ai quali si applica la stessa disciplina per l'accesso dettata per gli atleti) - a differenza di analoghe formazioni musicali di corpi militari o di sicurezza - possono essere adibiti, in caso di necessità, a compiti operativi e possono, all'occorrenza essere impiegati nelle operazioni di soccorso. Di tal ché, anche nei confronti degli orchestrali della banda dei Vigili del fuoco, così come per gli atleti appartenenti a tale gruppo, è legittima la disciplina dei requisiti di accesso nel corpo dei Vigili del fuoco.

Le ragioni della deroga
La deroga rispetto alla normativa generale dei limiti massimi di età per la partecipazione ai concorsi pubblici trova la sua ratio nella peculiare posizione funzionale di tale personale, alla luce del necessario possesso di requisiti psicofisici specifici. Il limite di età massima, pertanto, risulta «giustificato» dalla specifica attività che il personale in questione sarà chiamato ad esercitare, cioè dell'attività di suonatore di strumenti a fiato nella banda musicale dei Vigili del fuoco, che richiede il possesso di specifici requisiti d'idoneità e di perfetta efficienza fisica (compresa l'età anagrafica). A tali conclusioni si perviene anche sulla base della mera considerazione del particolare sforzo fisico necessario per suonare gli strumenti a fiato, mantenendo posizione in piedi per lungo tempo, anche in condizioni climatiche avverse. Circostanza che caratterizza l'impiego come orchestrale della banda del corpo dei Vigili del fuoco e che giustifica la richiesta di requisiti fisici ulteriori rispetto a musicisti che eseguono la loro performance in condizioni ambientali diverse ed in posizioni più comode (in particolare, rispetto al Direttore, per il quale è previsto un diverso limite di età). D'altronde, lo stesso fatto che nelle altre Bande sia previsto un limite d'età inferiore (40 anni nelle bande delle Forze armate) o addirittura molto inferiore (32 anni nella banda della Polizia di Stato e Polizia penitenziaria) fornisce conferma ulteriore della non irragionevolezza della deroga al limite d'età.

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