Personale

Sugli incentivi per le funzioni tecniche il nodo degli arretrati

I costi degli incentivi per le funzioni tecniche vanno inseriti nello stesso capitolo di spesa previsto per la realizzazione dei singoli lavori, forniture o servizi. Lo dispone il comma 526 della legge di bilancio 2018 per dare risposta alle richieste di amministratori, dirigenti e sindacati per evitare di dover tagliare le altre forme di incentivazione a seguito della inclusione di queste risorse nel tetto del fondo voluta dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti. Questa risposta produrrà i suoi effetti solo per i pagamenti disposti a partire dal 1° gennaio 2018, cioè dalla data di entrata in vigore della legge.

Le novità
La nuova norma aggiunge il comma 5-bis all’articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 e riprende le previsioni già contenute nel comma 1 dello stesso articolo, dove si stabilisce che gli oneri per la progettazione, direzione lavori o della esecuzione, vigilanza, collaudi, progettazione e coordinamento della sicurezza sono inclusi negli stanziamenti previsti per i singoli lavori, forniture o servizi. La nuova formula ampia questa previsione anche al responsabile unico del procedimento e a coloro che sono impegnati nella programmazione degli investimenti, nella redazione dei capitolati e nelle verifiche. Questi oneri vanno dunque imputati allo stesso capitolo che finanzia l’opera o l’acquisto di beni o servizi e, di conseguenza, non si devono considerare inclusi né nel tetto di spesa del personale né nel tetto del fondo per il salario accessorio, anche se dovranno comunque transitarvi per obbligo di legge. La mancanza di un’indicazione legislativa esplicita in questa direzione non consente comunque di escludere a priori possibili interpretazioni restrittive.

Esclusi effetti retroattivi
Una lettura formale della disposizione sembra escludere effetti retroattivi. Nelle poche realtà in cui nel 2017 sono state pagate opere o indette gare in cui è stato individuato il direttore dell’esecuzione in una figura diversa dal Rup, e in cui è già stato approvato il regolamento e stipulato il contratto decentrato, queste somme dovrebbero entrare sia nel tetto della spesa del personale sia nel tetto delle risorse destinate al salario accessorio del personale.

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