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Gestione separata dell’Inps per l’architetto dipendente pubblico

L’architetto dipendente pubblico che svolge anche attività autonoma è tenuto a iscriversi alla gestione separata dell’Inps, nonostante versi il contributo integrativo a Inarcassa. Così ha deciso la Corte di cassazione, con la sentenza 30345/2017, ribaltando i primi due gradi di giudizio.
Secondo il tribunale e la Corte d’appello, il professionista non era tenuto a versare i contributi alla gestione separata per i compensi relativi al 2008 in quanto, secondo l’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, così come interpretato autenticamente dall’articolo 18, comma 12, del Dl 98/2011, l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps scatta per chi ha effettuato attività non soggette al versamento contributivo presso enti di categoria. E a questo riguardo, secondo tribunale e Corte d’appello, è irrilevante che Inarcassa non consenta l’iscrizione alla stessa per chi lavora come dipendente.
I giudici di Cassazione ricordano che l’iscrizione alla gestione separata dell’Inps è obbligatoria per chi svolge per professione abituale, anche se non esclusiva, attività di lavoro autonomo e se non è tenuto all’iscrizione a un albo o se, pur iscritto a un albo, non deve versare contributi che determinano la creazione di una posizione previdenziale.

L’obbligo di contribuzione
In base alle regole di Inarcassa, un architetto che lavora come dipendente non può iscriversi alla stessa, però deve versare il contributo integrativo, che viene calcolato in percentuale sul compenso. Questo onere non comporta l’iscrizione del professionista alla Cassa di previdenza di settore. In altre parole si versa senza essere iscritti.
È questa particolare condizione che quindi giustifica, secondo la Cassazione, l’obbligo di contribuzione alla gestione separata dell’Inps, anche perché il contributo integrativo non determina la creazione di una posizione previdenziale e, inoltre, lo stesso viene in sostanza pagato dal committente del professionista e “girato” alla Cassa.
La situazione non è stata modificata nemmeno dal fatto che dal 2013 Inarcassa ha previsto che parte del contributo integrativo sia computata nel montante contributivo individuale, dato che l’architetto o l’ingegnere che lavora come dipendente non ha una posizione individuale e non beneficia comunque di alcuna prestazione previdenziale da parte dell’ente dei professionisti.

La sentenza della Corte di cassazione n. 30345/2017

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