Personale

Divieto di assunzioni nello staff del sindaco per gli enti in pre-dissesto

di Vincenzo Giannotti

Il divieto previsto dall’articolo 90 del testo unico degli enti locali che impedisce agli enti locali in stato di dissesto o strutturalmente deficitari di istituire uffici di supporto agli organi di direzione politica attingendo personale esterno mediante sottoscrizione di un contratto a tempo determinato si estende anche agli enti in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, in base all'articolo 243-bis del Tuel. Lo ha stabilito la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, con la deliberazione n. 63/2017.

I dubbi del Comune
Il sindaco di un Comune che ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario, ancora oggetto di verifica da parte della commissione di stabilità finanziaria degli enti locali e della sezione regionale della Corte dei conti, ha chiesto un parere sulla possibilità o meno di mantenere in vita un contratto a tempo determinato, stipulato con un dipendente assunto nello staff del sindaco con assegnazione di compiti non gestionali ma per attività di supporto agli organi di direzione politica. L’assunzione, con durata pari a quella del mandato del sindaco da poco eletto, avveniva prima della deliberazione, da parte del consiglio comunale, della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinata dall'articolo 243-bis del Tuel, inserendo nel contratto individuale di lavoro la causa risolutiva espressa in caso di dichiarazione di dissesto o in caso di dichiarazione di ente strutturalmente deficitario. La domanda posta riguardava, pertanto, la sorte del contratto di lavoro sottoscritto con il dipendente nel caso in cui l'ente si fosse visto approvato il proprio piano di riequilibrio pluriennale che sembrerebbe escluso dalle cause tipizzate di risoluzione previste dalla legge.

Le indicazioni dei giudici contabili
Il collegio contabile laziale evidenzia, in via preliminare, come non possa esprimersi sul quesito concreto posto dal Comune circa il mantenimento o scioglimento del contratto di lavoro già stipulato. Si tratta, infatti, di una scelta di esclusiva competenza del Comune cui spetterà operare un'attenta valutazione tra gli interessi in gioco tra i diversi attori, da un lato l'ente locale che, con la procedura di riequilibrio adottata dal consiglio comunale, ha manifestato evidenti problematiche finanziarie e dall'altro lato, sul rapporto di lavoro istaurato con il citato dipendente nell'ambito dei poteri privati del datore di lavoro.
Ciò posto, il collegio contabile si sofferma su un altro rilevante problema riguardante la possibile estensione del divieto previsto dalla normativa anche per gli enti in riequilibrio finanziario pluriennale, non espressamente inserita questa procedura nelle disposizioni del Tuel. Il collegio contabile parte da una visione sostanziale e non formale del dettato normativo, in quanto si è innanzi a personale assunto non per assolvere compiti istituzionali quanto, piuttosto, per soddisfare esigenze di supporto agli organi di indirizzo politico. Proprio a fronte di questa opportunità, nei confronti di un ente che versi in una situazione di difficoltà finanziaria, ne discenderebbe un vero e proprio obbligo da parte del Comune di non attivazione dei contratti, tanto da poter individuare una sua possibile estensione alle cause di divieto stabilite dal legislatore. La stessa ratio del piano di riequilibrio finanziario non si discosta, quanto ai presupposti, dal dissesto finanziario, avendo previsto il legislatore l'utilizzazione di questo rimedio in presenza di squilibri strutturali di bilancio, ossia in grado di provocare il dissesto finanziario. In altri termini, se un ente ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale vuol dire che lo stesso presenti uno stato grave di insolvenza con la medesima cogenza e alternatività all'ente in stato di dissesto. Inoltre, precisa il collegio contabile, le disposizioni in materia di riequilibrio finanziario degli enti locali sono stati volutamente inserite dal legislatore all'interno del titolo VIII del Tuel, intitolato agli enti strutturalmente deficitari o dissestati, in una posizione di cerniera tra enti deficitari ed enti dissestati. Effettuate le precisazioni, il collegio contabile conclude precisando come agli enti in riequilibrio finanziario pluriennale si applichino le stesse limitazioni alle assunzioni di personale di staff previste dall'articolo 90, comma 1, del Tuel per gli enti deficitari o dissestati.

Annotazioni conclusive
Le argomentazioni sviluppate dal collegio contabile appaiono fortemente persuasive nei confronti degli organi politici che beneficiano di tale possibilità, ma restano pur sempre al di fuori dello specifico dato normativo secondo il broccardo «ubi lex voluit dixit», tanto che, attualmente, la Commissione di stabilità degli enti locali, in presenza del rispetto dei limiti sulle spese del personale, autorizza gli enti locali in stato di disequilibrio finanziario pluriennale ad accedere alla provvista di questo personale. Resterà da vedere, come tale parere qualificato ed innovativo dei giudici contabili verrà recepito in termini operativi, sia da parte degli enti in stato di riequilibrio finanziario pluriennale, sia da parte della stessa Commissione in sede di autorizzazione alle assunzioni di personale di staff, pur se limitata ai soli enti che abbiano avuto accesso al fondo di rotazione.

La delibera della Corte dei conti Lazio n. 63/2017

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