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Pubblico impiego, al giudice amministrativo le liti per il risarcimento del danno biologico ante privatizzazione

di Guido Befani

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la domanda avente ad oggetto la richiesta di liquidazione del danno biologico sofferto dal dipendente in regime di pubblico impiego prima del 30 giugno 1998. È quanto affermano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28368/2017.

L’approfondimento
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato la giurisdizione del giudice amministrativo per la responsabilità dell'Amministrazione in riferimento alla domanda risarcitoria per la lesione dell’integrità psico-fisica di un dipendente in regime di pubblico impiego, per la quale non trova applicazione ratione temporis, il Dlgs n. 80/1998.

La decisione
Nell’affermare la giurisdizione del giudice amministrativo sulla lesione del danno biologico in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il Collegio ha rilevato come, occorra aver riguardo al tipo di azione intrapresa che, nella fattispecie, era diretta a far valere nell'ambito del rapporto di pubblico impiego con riferimento ad epoca notevolmente antecedente al 30.6.1998, una responsabilità contrattuale della parte datoriale pubblica per asserito sovraccarico di mansioni e di incarichi che, avevano causato l'infarto del dipendente.
Per il Collegio, infatti, non trovando applicazione, ratione temporis, il Dlgs n. 80/1998, la soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione, è strettamente subordinata all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del Ga, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Tale orientamento ha trovato conferma in altra decisione (Sez. U. n. 12103/2013) in cui si è ribadito che "ai fini del riparto di giurisdizione relativamente ad una domanda di risarcimento danni di un dipendente nei confronti della Pa, attinente al periodo di rapporto di lavoro antecedente la data del 1° luglio 1998 (a norma dell'art. 69, comma 7, Dlgs n. 165/2001) la giurisdizione è devoluta al giudice amministrativo, se si fa valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, mentre appartiene al giudice ordinario nel caso in cui si tratti di azione che trova titolo in un illecito di natura extra contrattuale. L'accertamento circa la natura del titolo di responsabilità azionato, per il Collegio, prescinde dalle qualificazioni operate dall'attore, anche attraverso il richiamo all'articolo 2087 o all'articolo 2043 Cc, mentre assume valore decisivo la verifica dei tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito, e quindi l'accertamento se il fatto denunciato violi il generale divieto di neminem laedere e riguardi, quindi, condotte la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, ovvero consegua alla violazione di obblighi specifici che trovino la ragion d'essere nel rapporto di lavoro."

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva che deve essere affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda avente ad oggetto la richiesta di liquidazione del danno biologico per l'infarto del dipendente verificatosi nel corso del 1992; così come resta devoluto al giudice amministrativo l'esame sull'omesso esame del nesso causale che avrebbe dovuto essere accertato tra lo svolgimento dell'attività lavorativa ed il lamentato infarto del 1992.

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