Personale

Stabilizzazioni dei collaboratori, la riserva del 50% si calcola sui posti liberi

di Pasquale Monea

C’è già stata occasione di sollevare alcuni dubbi sull’interpretazione restrittiva secondo la quale le procedure riservate previste dall’articolo 20, comma 2 del Dlgs 75/2017 (concorsi riservati interamente) non fossero applicabili ai contratti di collaborazione coordinata e continuata, (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 29 giugno). L’interpretazione sostanziale della norma dovrebbe essere quella più conforme al suo spirito: superare il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a termine oltre che valorizzare la professionalità acquisita dal personale, erano già stati espressi in un precedente articolo.
La conferma che la ristretta procedura di stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi, mediante «procedure concorsuali riservate» in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, è ammissibile dalla formulazione del Dlgs 75/2017 è nella recente circolare della Funzione pubblica n. 3/2017.

La circolare
Nella circolare si legge come possano essere ricompresi nelle procedure riservate «i titolari di varie tipologie di contratto flessibile, quali ad esempio anche le collaborazioni coordinate e continuative» fermo restando la maturazione del triennio anche non continuativo negli ultimi otto anni.
Si conferma che le procedure speciali di reclutamento, comprese quelle «riservate», poiché eccezione alle ordinarie modalità di assunzione, finalizzate al prevalente interesse al superamento del precariato, non richiedano il previo esperimento della mobilità «ordinaria», mentre rimane ferma la previa ricollocazione del personale in disponibilità (in base all’articolo 34 bis del Dlgs 165/2001).
La circolare (stranamente con una nota in calce) si preoccupa di dire anche che il 50% dei posti debba calcolarsi non a quelli della dotazione organica ma alle «risorse finanziarie disponibili nell'ambito delle facoltà di assunzioneì»: in altri termini se un ente ha a disposizione 100, quale quota assunzionale, solo un valore pari a 50 potrà essere destinato alle stabilizzazioni dei soggetti già contrattualizzati con contratti di lavoro flessibile. Un calcolo sulle risorse economiche, quindi e non sulle teste disponibili.
Questo è l'indirizzo contenuto nella circolare Fp 3/2917 che, seppur in linea con una tendenza interpretativa restrittiva, appare poco coniugabile con le affermazioni di principio relative all'eccezionalità della stessa, che rischia di rimanere una pura affermazione condizionata dalla scarsità delle risorse, malgrado la possibilità delle aggiuntive risorse destinabili secondo il comma 5 dell'art. 20 e che la circolare si premura di ricordare.

L’atto interno
Merita attenzione, infine, la considerazione secondo la quale le amministrazioni con un atto «interno» (la circolare non usa il termine atto regolamentare probabilmente in maniera voluta) diano evidenza non solo del personale in possesso dei requisiti, indicando espressamente coloro che possiedano i requisiti, ma soprattutto definiscano preventivamente criteri «trasparenti sulle procedure da svolgere dandone la dovuta pubblicità».
Sul tema pare interessante la recente posizione della Corte dei conti, seppur riferita alle precedenti stabilizzazioni, che ha avuto modo di affermare che la procedura selettiva di natura concorsuale resta un presupposto fondamentale per l'assunzione a tempo indeterminato anche nel contesto di un percorso di stabilizzazione (il caso di specie era riferito all'articolo 3, comma 90, della legge 244/2007), richiamando anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili per la quale il concetto di procedura di selezione è tale quando individua in una platea di candidati i soggetti da assumere.
In altri termini, seppur riservato debba trattarsi di un concorso effettivo definendone l'area o la categoria professionale da considerare tenendo conto dell'oggetto del contratto e della professionalità del collaboratore. Le uniche esclusioni ribadite dalla circolare, che interessano le amministrazioni locali, attengono le prestazioni eseguite negli uffici di diretta collaborazione in base agli articoli 90 e 110 del Tuel.

La circolare della Funzione publica n. 3/2017

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