Personale

Danno erariale per l'assunzione del dirigente se la posizione non è in organico

di Giuseppe Nucci

Prima di verificare se la potenziale assunzione di un dirigente rientri o meno nel limite quantitativo percentuale consentito dalla legge, è necessario che la relativa posizione dirigenziale sia prevista nell’organigramma.
È questo il principio – che in verità appare piuttosto “logico” - ribadito dalla sentenza n. 493/2017 della Corte dei Conti Emilia Romagna, Prima sezione centrale d’appello.

L’assunzione del dirigente
Una Sezione regionale della Corte dei conti assolveva il Consiglio di Amministrazione di un'Azienda Servizi alla Persona, di seguito “Asp”, dall'addebito di aver assunto irregolarmente un dirigente, come responsabile del settore amministrativo e finanziario, con incarico a tempo determinato, successivamente prorogato.
Il motivo della decisione si fondava sul fatto che la natura giuridica delle Asp era controversa, non consentendo di affermare la loro inclusione nel novero delle amministrazioni pubbliche genericamente indicate nell'articolo 1, comma 2, Dlgs n. 165/2001, e conseguente stabiliva che la condotta dei convenuti non fosse connotata da grave e aperta violazione di legge o connotata da inescusabile negligenza o inconsapevolezza di precise regole comportamentali a tutela di interessi pubblici.
Avverso la decisione interponeva appello la Procura regionale, deducendo che l'interpretazione del Collegio di primo grado era in aperto contrasto con il quadro normativo vigente e con la consolidata giurisprudenza, compresa quella costituzionale, che deponevano univocamente verso la natura di ente pubblico delle ASP anche per quanto riguarda i limiti di spesa per il personale. Il requirente quindi affermava la violazione dell'articolo 19 comma 6, Dlgs n. 165/2001 in quanto l’assunzione non era compresa nei limiti quantitativi ammessi.

La sentenza
Il Giudice di appello ribaltava la sentenza di primo grado condannando i componenti del CdA che avevano approvato la delibera di assunzione e di proroga del dirigente.
La Sezione, infatti, più che sul limite del numero dei dirigenti che potevano in astratto essere assunti, evidenziava che la posizione di “responsabile dell'Area amministrativa”, per il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi dell'ente, poteva essere ricoperta da soggetto non munito di qualifica dirigenziale.
In sostanza poiché l’unico posto di dirigente era quello attribuito al Direttore, e che la responsabilità del settore amministrativo doveva essere attribuita nell'ambito del contingente disponibile, l'appello risultava fondato.
In conclusione il Giudice - accertato che non si aveva, in realtà, alcuna posizione vacante in organico di rango dirigenziale - affermava che il Consiglio di Amministrazione aveva creato artificiosamente una posizione dirigenziale inesistente, giacché lo Statuto prevedeva che il Direttore “individua i responsabili degli uffici e dei servizi nell’ambito del contingente di personale disponibile”.
Da ciò ne discendeva, quindi, l'illegittimità di tutti gli atti adottati dagli appellati sia in ordine alla nomina del dirigente sia sulla proroga dell'incarico, nonché dei relativi contratti.
Infine il Giudice quantificava il danno in € 182.278,15, pari alle retribuzioni indebite erogate, rigettando la richiesta di riduzione basata sull’utilità per l'ente dell’attività svolta dal dirigente assunto, evidenziando che l’attività di quest’ultimo era di competenza del direttore dell'ente, con la conseguenza che l'Asp aveva retribuito due soggetti, direttore e dirigente, per lo svolgimento dei medesimi compiti.

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