Personale

Stabilizzazioni, così i calcoli per il budget

di Arturo Bianco

Una delle scelte di maggiore rilievo dettate dal Dlgs 75/2017, anzi la maggiore a giudizio di molti, è costituita dalle previsioni dettate dall'articolo 20, che consentono la stabilizzazione dei lavoratori precari. In questo ambito la norma che ha il rilievo maggiore è senza dubbio costituita dall'ampliamento delle risorse che le amministrazioni possono destinare a questa finalità attraverso l'impiego delle somme finora utilizzate per i contratti flessibili.
La circolare del Ministro per la semplificazione e la funzione pubblica n. 3/2017 (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 4 dicembre), nell'illustrare il carattere innovativo della disciplina, offre una lettura inedita sull'utilizzo di queste norme anche per l'aumento del fondo per il salario accessorio.

Il trasferimento delle risorse
L'utilizzazione delle risorse destinate alle assunzioni flessibili per la stabilizzazione dei precari non è una scelta originale: è già stata utilizzata nel 2015 per il superamento del precariato tra i docenti e lo scorso anno per la stabilizzazione del personale educativo degli asilo nido comunali e docente delle scuole materne degli enti locali. Essa costituisce una sorta di “uovo di Colombo”: si ampliano infatti i margini per la stabilizzazione dei precari senza aumentare la spesa del personale.
Le amministrazioni possono disporre il “trasferimento” alle risorse destinate alla stabilizzazione di una quota della spesa media sostenuta nel triennio 2015/2017 per i contratti flessibili (cioè assunzioni a tempo determinato, contratti di somministrazione, di formazione e lavoro, collaborazioni coordinate e continuative etc). Occorre garantire che non vi sia un aumento del costo del personale e che queste risorse siano sottratte permanentemente dal tetto della spesa per le assunzioni flessibili di cui all'articolo 9, comma 28, del Dl n. 78/2010. Il rispetto di tali vincoli deve essere attestato dai revisori dei conti.

Le opportunità
Da queste indicazioni si deve trarre la conclusione che le risorse che hanno fin qui finanziato le assunzioni flessibili al di fuori dello specifico tetto, quali quelle provenienti da fondi comunitari o da privati, non possono essere destinate a questo scopo. Tal esclusione non inibisce certamente la possibilità di essere stabilizzati per i dipendenti così assunti che hanno raggiunto i requisiti previsti dal legislatore.
La circolare della Funzione Pubblica evidenzia che non è “obbligatorio” usare le risorse destinate alle assunzioni flessibili per la stabilizzazione dei precari. È questa una possibilità aggiuntiva che aumenta il numero dei soggetti che possono vedersi trasformato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ma le amministrazioni possono, anzi devono se non vogliono vedersi ridotte le capacità assunzionali flessibili, utilizzare anche le somme che il legislatore consente di destinare alle assunzioni a tempo indeterminato.
Dalla circolare si trae la conclusione che le risorse che le amministrazioni destinano alle stabilizzazioni diminuendo il tetto di spesa per quelle flessibili vada destinato esclusivamente a questo istituto e che, quindi, su di esse non opera il vincolo di destinarne almeno la metà ad assunzioni dall'esterno.

Il fondo per il salario accessorio
Non può che essere definita come del tutto inedita la seguente indicazione contenuta nella circolare: le risorse che vengono tratte dalla riduzione della spesa per le assunzioni flessibili «dovranno coprire anche il trattamento economico accessorio e conseguentemente, solo ove necessario, andranno a integrare i relativi fondi oltre il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs n. 75/2017», cioè il tetto del fondo del 2016.
Nel dettato legislativo non vi è alcuna previsione che, anche indirettamente, vada in questa direzione. In tal modo la circolare vuole evitare gli effetti negativi sul trattamento economico accessorio del personale in servizio a tempo indeterminato, che non vede così diminuite le risorse a essi destinate, mentre si limitano le risorse che possono essere riservate alle stabilizzazioni a seguito della destinazione di questi oneri al finanziamento del fondo. Ricordiamo che mediamente il salario accessorio incide per una percentuale che si aggira intorno al 20% del trattamento economico fondamentale.

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