Personale

Part-time e tempo pieno, facoltà assunzionali, incarichi non autorizzati

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Da part-time a tempo pieno: diritti per il dipendente
La Corte di cassazione – Civile, sezioni unite – con sentenza n. 27439/2017, ha esaminato la vicenda di una dipendente comunale - assunta con contratto part-time orizzontale a tempo indeterminato – che chiedeva di ottenere il riconoscimento del proprio diritto di precedenza (cioè, alla trasformazione del rapporto a tempo pieno, ex articolo 3, comma 101, della legge 244/2007) nell'ambito di alcune assunzioni. La Corte ricorda che:
- se l'ente datore di lavoro decide di avviare una procedura di assunzione di personale a tempo pieno - nel rispetto degli indicati presupposti - deve dare congrua comunicazione di tale iniziativa ai lavoratori part-time potenzialmente interessati e quindi prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale degli stessi;
- d'altra parte, perché l'esercizio del diritto di cui si discute non dia luogo ad abusi, come regola generale, è necessario che la procedura assunzionale si riferisca all'espletamento di mansioni uguali oppure equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale;
- in altri termini, non si deve trattare dell'avvio di una qualunque procedura di assunzione, ma di una procedura di assunzione alla quale, in astratto, il dipendente che chiede la trasformazione abbia i requisiti per partecipare, anche con riferimento alla categoria e al profilo professionale posseduto rispetto a quelli contemplati nella procedura di assunzione.

Periodo di prova e facoltà assunzionali
Sono state poste due questioni alla Corte dei conti della Lombardia relative al caso di dimissioni di un dipendente durante il periodo di prova:
1. in considerazione del «mancato perfezionamento dell'assunzione», è possibile sostituirlo assumendo, entro l'anno 2017, il primo idoneo presente nella stessa graduatoria da cui si era attinto il vincitore del concorso pubblico, utilizzando la stessa capacità assunzionale preventivata per il dipendente cessato?
2. è necessario avviare prioritariamente la procedura della mobilità volontaria tra enti e della mobilità di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, prima di scorrere la graduatoria?
I magistrati, con deliberazione n. 328/2017/PAR ritengono che:
1. nell'ipotesi in esame (graduatoria tuttora efficace, presenza di idonei non vincitori, dimissioni del vincitore durante il periodo di prova, rispetto della disciplina vincolistica in materia di impiego vigente nell'anno) è più rispondente alle esigenze di tutela della finanza pubblica, complessivamente intese, la scelta del Comune di attingere tout court allo scorrimento della graduatoria per sostituire il dipendente dimissionario. Resta inteso che, laddove la complessiva fattispecie complessa si protragga oltre all'anno, i singoli passaggi procedimentali dovranno comunque rispettare la disciplina vincolistica della spesa di volta in volta vigente ed eventualmente sopravvenuta con il nuovo anno. È del pari evidente che le dimissioni del vincitore non potranno nemmeno essere annoverate tra le cessazioni destinate a determinare il budget assunzionale per l'anno successivo, dato che nella sostanza si verifica una sorta di «surrogazione» dell'idoneo non vincitore, chiamato per scorrimento, nella posizione del vincitore originario, con decorrenza di un nuovo periodo di prova in vista dell'eventuale consolidamento dell'assunzione;
2. se si pone mente alla natura della procedura complessa delineata e all'effetto sostanzialmente «surrogatorio» dell'idoneo non vincitore nella posizione del vincitore, risulta evidente come gli obblighi inerenti il ricorso alle procedure di mobilità devono essere eventualmente complessivamente adempiuti prima dell'indizione della procedura concorsuale, ovvero prima del verificarsi della fattispecie complessa che muove dall'idoneità verso l'assunzione del dipendente. In tale ipotesi non si verifica, infatti, una fattispecie di cessazione-assunzione, ma una più ampia fattispecie complessa, al contempo unitaria, che permette in definitiva alla procedura concorsuale di realizzare, sia pure in via indiretta, lo scopo suo proprio, ovvero quello di selezionare, tramite procedura comparativa, il candidato più idoneo per il posto rimasto scoperto.

Somme di sanzioni per incarichi non autorizzati
Un dirigente è stato chiamato a versare, a titolo di sanzione per lo svolgimento di incarichi esterni senza autorizzazione, le somme all'ente.
La Corte dei conti della Lombardia, con la deliberazione n. 329/2017/PAR ricorda che le somme vanno versate al fondo di produttività, diversamente denominato dalla contrattazione collettiva. In assenza di diversa disposizione della contrattazione collettiva nazionale, gli importi devono essere destinati al fondo per la dirigenza se l'illecito è stato commesso da un dirigente, mentre devono essere assegnata a quello del personale delle categorie, qualora l'illecito sia commesso dal personale appartenente a queste ultime. I due fondi sono, infatti, distinti (fondo di produttività per la dirigenza e fondo per i dipendenti inquadrati nelle categorie), hanno meccanismi di costituzione diversi e, pertanto, le somme derivanti da sanzioni sono dirette, ovviamente, a integrare il fondo di produttività cui partecipa il dipendente dell'ente che ha commesso l'illecito.

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