Personale

Part time e Lsu allargano la platea delle stabilizzazioni

All’ampliamento delle stabilizzazioni che si possono effettuare nel 2018/2020 concorrono la possibilità di dare corso ad assunzioni a tempo parziale, i requisiti che i dipendenti devono possedere e l’inclusione dei lavoratori socialmente utili. È stata la circolare n. 3/2017 della Funzione pubblica a formalizzare questi elementi, già presenti nell’articolo 20 del Dlgs 75/2017.

Stabilizzazioni in part time
Le stabilizzazioni possono essere effettuate anche in part time. In questo modo il numero dei soggetti stabilizzabili si amplia notevolmente. Oggi negli enti locali, sulla base del contratto nazionale del 14 settembre 2000, i dipendenti in part time non possono superare il tetto del 25% per ogni categoria.
La circolare non dice se le amministrazioni possano procedere a stabilizzazioni in part time anche per dipendenti che hanno svolto a tempo pieno la loro attività presso lo stesso ente, il che sembra comunque possibile. La norma stabilisce il principio che le stabilizzazioni possano essere effettuate per le stesse attività che sono state svolte come precari.
Sui requisiti, la circolare mette in evidenza che non è necessario essere in servizio né alla data di entrata in vigore del decreto (lo scorso 22 giugno) né al prossimo 31 dicembre, cioè alla data entro cui si completa l’arco entro cui i dipendenti devono maturare l’anzianità triennale. È sufficiente che siano stati in servizio, «anche per un solo giorno», dopo la data di entrata in vigore della legge delega 124/2015.
Si deve sottolineare che, a differenza di quanto previsto nelle stabilizzazioni effettuate in base alle finanziarie 2007 e 2008, non possono essere stabilizzati i soggetti che maturano i tre anni di anzianità con lo stesso ente dopo il prossimo 31 dicembre, anche se il periodo si realizza sulla base di contratti oggi in vigore attualmente. La circolare non apre nessuno spiraglio sul punto.

L’inclusione dei lavoratori socialmente utili
Un ulteriore ampliamento della platea è dato dall’inclusione dei lavoratori socialmente utili. Anche per loro il termine è fissato, in coerenza con i principi generali del decreto, al 31 dicembre 2020. Per fare fronte ai costi si possono utilizzare i finanziamenti statali e regionali, le capacità assunzionali e la spesa media per assunzioni flessibili del 2015/2017. Gli enti possono “neutralizzare”, nel calcolo del tetto di spesa del personale, le risorse trasferite dallo Stato o dalle regioni per il trattamento economico di questo personale. Per l’individuazione di queste risorse serve un decreto interministeriale. Viene infine consentita la proroga di questi rapporti a tutto il 2018.

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